Art. 2.
Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito, con separata contabilita', il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 1. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui all' articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 ".
Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito, con separata contabilita', il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 1. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui all' articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 ".