Articolo 2 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 agosto 1965
>
Versione
28 marzo 1989
Art. 2.
Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito, con separata contabilita', il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 1. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui all' articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 ".
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente