Articolo 23 della Legge 10 maggio 1983, n. 212
Articolo 22Articolo 24
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7 giugno 1983
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Versione
1 gennaio 1998
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Versione
1 gennaio 2017
Art. 23. (( 1. Per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale, in relazione alle esigenze di servizio del Corpo, ha facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017
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