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Sentenza 23 marzo 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 10844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10844 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON CO, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 17/2024 RID della Corte di appello di Caltanissetta del 10 giugno 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola LETTIERI, il quale ha concluso~ fil rigetto del ricorso;
letta, altresì, la memoria depositata in data 17 settembre 2025, nell'interesse del Ministero dell'Economia e della Finanze, dalla Avvocatura generale dello Stato. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 10844 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/10/2025 RITENUTO IN FATTO Con sentenza n. 25786 del 9 maggio 2024 la Quarta Sezione della Corte di cassazione ha annullato la ordinanza, resa in data 9 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Caltanissetta, con la quale era stata rigettata la istanza di riparazione per la ingiusta detenzione proposta da CO ON in relazione al periodo, intercorrente fra il 24 novembre 2018 ed il 2 dicembre 2021, nel corso del quale lo stesso è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale cui lo stesso era stato sottoposto, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti ed in relazione ad un reato-fine di tale associazione. Ha ricordato la Corte di cassazione che il ON era stato sottoposto alla predetta misura cautelare a seguito di provvedimento emesso in data 22 maggio 2018, dal Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del gravame cautelare, essendo stato attivato dal competente Procuratore della Repubblica, dopo che il Gip del ricordato Tribunale aveva respinto la richiesta a lui indirizzata dal citato Procuratore della Repubblica;
ha aggiunto che il ON, condannato dal Gup con sentenza del 8 gennaio 2020 in relazione a tutti i reati a lui contestati alla pena ritenuta di giustizia, si era visto ridurre la pena dalla Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 9 dicembre 2020, essendo stati riqualificati in fatti, quanto al reato associativo ai sensi del comma 6 dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 e, quanto al reato-fine ai sensi dell'art. 73, comma 5, del medesimo dPR;
in data 24 novembre 2021, in accoglimento della impugnazione presentata dal prevenuto, la Corte di cassazione annullava con rinvio la sentenza della Corte di merito quanto al reato associativo;
pertanto, il ON, in data 2 dicembre 2021, era liberato;
successivamente, in data 6 aprile 2022, la Corte di appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, aveva assolto il ON quanto al reato associativo ed aveva ritenuto il reato ex art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 in continuazione con altro reato in materia di stupefacenti già in precedenza giudicato dal Gup del Tribunale di Enna con sentenza emessa in data 27 ottobre 2016, divenuta definitiva il successivo 16 gennaio 2018, determinando, pertanto, la pena per il reato sottoposto al suo esame, a titolo dì aumento di pena ex art. 81, cpv, cod. pen., in mesi 8 di reclusione ed € 1.000 di multa. Avendo subito gli arresti domiciliari per un periodo pari ad anni 3 e giorni 8, mentre la condanna da lui subita era stata pari a mesi 8 di 2 reclusione, il ON aveva articolato ricorso di fronte alla Corte di appello nissena per conseguire l'indennizzo per la ingiusta detenzione pari alla differenza fra quanto da lui patito mentre era ristretto agli arresti domiciliari e l'entità della pena cui lo stesso era stato effettivamente condannato. Con la ricordata ordinanza del 9 febbraio 2024 la Corte adita aveva rigettato la istanza presentata dal ON il quale aveva, pertanto, impugnato la stessa di fronte alla Corte di cassazione;
quest'ultima, con la sentenza n. 25786 del 2024 aveva annullato con rinvio la ordinanza di rigetto emessa dalla Corte di Caltanissetta, avendo osservato che, nella ipotesi in cui - sebbene il soggetto sia stato condannato alla espiazione di una pena detentiva - l'entità di questa sia inferiore alla durata della custodia cautelare concretamente subita dall'individuo, questi può conseguire un indennizzo per la ingiustificata durata della privazione della libertà personale, dovendo nell'occasione essere esaminata la sussistenza del dolo o della colpa grave dell'istante non tanto con riferimento alla genesi della privazione della libertà quanto alla eventuale loro incidenza sulla indebita protrazione di quella. Nel caso di specie la Corte di cassazione ha osservato che la Corte nissena, che ha ritenuto sussistere fattori ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, non ha chiarito quali fossero tali fattori, cioè non ha illustrato i comportamenti, dolosi o gravemente colposi del ON che avevano comportato il protrarsi della sua detenzione domiciliare;
in particolare la Corte di cassazione ha segnalato come non potessi ritenersi sufficiente il mero richiamo ad una serie di intercettazioni operate, non essendone stato precisato il contenuto. Ha, pertanto, come detto, annullato con rinvio la ordinanza di rigetto emessa dalla Corte di Caltanissetta in data 9 febbraio 2024. Con ordinanza del 10 giugno 2025 la Corte di rinvio nuovamente rigettava la richiesta di indennizzo del ON, avendo ritenuto che la condotta del ON, il quale aveva consapevolmente tenuto comportamenti, aventi rilevanza penale, tali da avere determinato l'intervento della autorità giudiziaria. Avverso detta ordinanza ha interposto nuovamente ricorso per cassazione, assistito dal proprio difensore fiduciario, il ON, affidando le proprie censure a due motivi di impugnazione. 3 Il primo motivo di doglianza attiene al dichiarato vizio di motivazione che minerebbe il provvedimento impugnato;
la Corte, infatti, avrebbe valorizzato esclusivamente fattori che erano stati efficienti ai fini della attivazione della misura cautelare emessa a carico del ON ma non anche il relazione alla sua protrazione oltre al limite della durata della condanna che era stata inflitta a suo carico. Il secondo motivo di impugnazione è relativo alla violazione di legge, per avere la Corte nissena ritenuto che l'avvenuta condanna subita dal ON per un altro reato a lui ascritto sarebbe ostativa al riconoscimento in suo favore del diritto all'indennizzo per la ingiusta detenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Deve, infatti, rilevarsi che, in sede di precedente annullamento con rinvio la Corte di cassazione aveva censurato la ordinanza con la quale era stata una prima volta rigettata la richiesta di indennizzo avanzata dal ON poiché in tale occasione la Corte nissena aveva omesso di indicare quali fossero stati i comportamenti dell'odierno ricorrente che erano stati considerati ostativi all'accoglimento della sua richiesta, non potendo considerarsi esaustivo il mero riferimento ad una serie di intercettazioni che erano state eseguite, senza che di esse non fosse adeguatamente illustrato il contenuto. Con la nuova ordinanza, emessa in esito al giudizio di rinvio, la predetta Corte territoriale ha colmato la segnalata lacuna motivàzionale, riportando puntualmente gli elementi che non solo hanno giustificato la adozione della misura cautelare a carico del ON ma che ne hanno altresì determinato, dato l'articolato quadro indiziario su di lui gravante, riferito ad una ampia pluralità di condotte connesse al traffico di sostanze stupefacenti da lui poste in essere in concorso con altri, il protrarsi della misura. Esaminando congiuntamente i due motivi di impugnazione rileva il Collegio che, invero, non solo nella ordinanza ora censurata sono menzionate ben 5 conversazioni intercorse fra il ON ed un concorrente nel reato, tale Pizzuti, il cui contenuto appare altamente allarmante in ordine ad un pesante coinvolgimento del ON nel traffico degli stupefacenti, peraltro confermato dal fatto che sono state documentate ulteriori 15 conversazioni fra soggetti che sollecitavano incontri con il ON per potersi rifornire di sostanze 4 stupefacenti, ma è anche riportata il dato, non oggetto di contestazione da parte del ricorrente quanto alla sua materiare rispondenza al vero, di un avvenuto arresto del ON in data 11 maggio 2016, quindi in epoca precedente rispetto alla adozione della misura cautelare il relazione alla quale egli ora chiede l'indennizzo, per un'altra condotta di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente in relazione alla quale lo stesso è stato sottoposto ad altro giudizio, diverso rispetto a quello dal quale è scaturita la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione in continuazione con altra precedente condanna, anch'esso conclusosi con l'affermazione della sua penale responsabilità. Si tratta, pertanto, di tutti elementi che, delineando la figura di un soggetto non occasionalmente coinvolto nel traffico illecito delle sostanze stupefacenti, non solo hanno giustificato, sotto il profilo della sua legittima adozione l'applicazione della misura cautelare a suo carico (circostanza questa, peraltro, ora neppure in discussione) ma, dovendo attualmente esprimersi un giudizio "ora per allora", che cioè tenga conto non dei dati emersi successivamente alla celebrazione dei vari gradi processuali a carico del ON ma che (ove gli stessi non siano stati formalmente esclusi in esito al giudizio di merito) sia fondato sugli elementi dei quali i giudici della cautela avevano la disponibilità al momento in cui gli stessi sono, di volta in volta intervenuti rigettando le istanze di revoca della misura cautelare in atto a carico del ON, hanno anche legittimato, stante la evidenza dei comportamenti da quello posti in essere - dimostrativa quanto meno della grave colposità delle sue spregiudicate condotte e del rischio che le stesse fossero reiterate - la sua protrazione. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali;
stante la complessiva soccombenza dello stesso nel giudizio indennitario, a carico del ON va altresì disposta la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nei confronti del resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze, liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola LETTIERI, il quale ha concluso~ fil rigetto del ricorso;
letta, altresì, la memoria depositata in data 17 settembre 2025, nell'interesse del Ministero dell'Economia e della Finanze, dalla Avvocatura generale dello Stato. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 10844 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/10/2025 RITENUTO IN FATTO Con sentenza n. 25786 del 9 maggio 2024 la Quarta Sezione della Corte di cassazione ha annullato la ordinanza, resa in data 9 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Caltanissetta, con la quale era stata rigettata la istanza di riparazione per la ingiusta detenzione proposta da CO ON in relazione al periodo, intercorrente fra il 24 novembre 2018 ed il 2 dicembre 2021, nel corso del quale lo stesso è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale cui lo stesso era stato sottoposto, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti ed in relazione ad un reato-fine di tale associazione. Ha ricordato la Corte di cassazione che il ON era stato sottoposto alla predetta misura cautelare a seguito di provvedimento emesso in data 22 maggio 2018, dal Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del gravame cautelare, essendo stato attivato dal competente Procuratore della Repubblica, dopo che il Gip del ricordato Tribunale aveva respinto la richiesta a lui indirizzata dal citato Procuratore della Repubblica;
ha aggiunto che il ON, condannato dal Gup con sentenza del 8 gennaio 2020 in relazione a tutti i reati a lui contestati alla pena ritenuta di giustizia, si era visto ridurre la pena dalla Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 9 dicembre 2020, essendo stati riqualificati in fatti, quanto al reato associativo ai sensi del comma 6 dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 e, quanto al reato-fine ai sensi dell'art. 73, comma 5, del medesimo dPR;
in data 24 novembre 2021, in accoglimento della impugnazione presentata dal prevenuto, la Corte di cassazione annullava con rinvio la sentenza della Corte di merito quanto al reato associativo;
pertanto, il ON, in data 2 dicembre 2021, era liberato;
successivamente, in data 6 aprile 2022, la Corte di appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, aveva assolto il ON quanto al reato associativo ed aveva ritenuto il reato ex art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 in continuazione con altro reato in materia di stupefacenti già in precedenza giudicato dal Gup del Tribunale di Enna con sentenza emessa in data 27 ottobre 2016, divenuta definitiva il successivo 16 gennaio 2018, determinando, pertanto, la pena per il reato sottoposto al suo esame, a titolo dì aumento di pena ex art. 81, cpv, cod. pen., in mesi 8 di reclusione ed € 1.000 di multa. Avendo subito gli arresti domiciliari per un periodo pari ad anni 3 e giorni 8, mentre la condanna da lui subita era stata pari a mesi 8 di 2 reclusione, il ON aveva articolato ricorso di fronte alla Corte di appello nissena per conseguire l'indennizzo per la ingiusta detenzione pari alla differenza fra quanto da lui patito mentre era ristretto agli arresti domiciliari e l'entità della pena cui lo stesso era stato effettivamente condannato. Con la ricordata ordinanza del 9 febbraio 2024 la Corte adita aveva rigettato la istanza presentata dal ON il quale aveva, pertanto, impugnato la stessa di fronte alla Corte di cassazione;
quest'ultima, con la sentenza n. 25786 del 2024 aveva annullato con rinvio la ordinanza di rigetto emessa dalla Corte di Caltanissetta, avendo osservato che, nella ipotesi in cui - sebbene il soggetto sia stato condannato alla espiazione di una pena detentiva - l'entità di questa sia inferiore alla durata della custodia cautelare concretamente subita dall'individuo, questi può conseguire un indennizzo per la ingiustificata durata della privazione della libertà personale, dovendo nell'occasione essere esaminata la sussistenza del dolo o della colpa grave dell'istante non tanto con riferimento alla genesi della privazione della libertà quanto alla eventuale loro incidenza sulla indebita protrazione di quella. Nel caso di specie la Corte di cassazione ha osservato che la Corte nissena, che ha ritenuto sussistere fattori ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, non ha chiarito quali fossero tali fattori, cioè non ha illustrato i comportamenti, dolosi o gravemente colposi del ON che avevano comportato il protrarsi della sua detenzione domiciliare;
in particolare la Corte di cassazione ha segnalato come non potessi ritenersi sufficiente il mero richiamo ad una serie di intercettazioni operate, non essendone stato precisato il contenuto. Ha, pertanto, come detto, annullato con rinvio la ordinanza di rigetto emessa dalla Corte di Caltanissetta in data 9 febbraio 2024. Con ordinanza del 10 giugno 2025 la Corte di rinvio nuovamente rigettava la richiesta di indennizzo del ON, avendo ritenuto che la condotta del ON, il quale aveva consapevolmente tenuto comportamenti, aventi rilevanza penale, tali da avere determinato l'intervento della autorità giudiziaria. Avverso detta ordinanza ha interposto nuovamente ricorso per cassazione, assistito dal proprio difensore fiduciario, il ON, affidando le proprie censure a due motivi di impugnazione. 3 Il primo motivo di doglianza attiene al dichiarato vizio di motivazione che minerebbe il provvedimento impugnato;
la Corte, infatti, avrebbe valorizzato esclusivamente fattori che erano stati efficienti ai fini della attivazione della misura cautelare emessa a carico del ON ma non anche il relazione alla sua protrazione oltre al limite della durata della condanna che era stata inflitta a suo carico. Il secondo motivo di impugnazione è relativo alla violazione di legge, per avere la Corte nissena ritenuto che l'avvenuta condanna subita dal ON per un altro reato a lui ascritto sarebbe ostativa al riconoscimento in suo favore del diritto all'indennizzo per la ingiusta detenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Deve, infatti, rilevarsi che, in sede di precedente annullamento con rinvio la Corte di cassazione aveva censurato la ordinanza con la quale era stata una prima volta rigettata la richiesta di indennizzo avanzata dal ON poiché in tale occasione la Corte nissena aveva omesso di indicare quali fossero stati i comportamenti dell'odierno ricorrente che erano stati considerati ostativi all'accoglimento della sua richiesta, non potendo considerarsi esaustivo il mero riferimento ad una serie di intercettazioni che erano state eseguite, senza che di esse non fosse adeguatamente illustrato il contenuto. Con la nuova ordinanza, emessa in esito al giudizio di rinvio, la predetta Corte territoriale ha colmato la segnalata lacuna motivàzionale, riportando puntualmente gli elementi che non solo hanno giustificato la adozione della misura cautelare a carico del ON ma che ne hanno altresì determinato, dato l'articolato quadro indiziario su di lui gravante, riferito ad una ampia pluralità di condotte connesse al traffico di sostanze stupefacenti da lui poste in essere in concorso con altri, il protrarsi della misura. Esaminando congiuntamente i due motivi di impugnazione rileva il Collegio che, invero, non solo nella ordinanza ora censurata sono menzionate ben 5 conversazioni intercorse fra il ON ed un concorrente nel reato, tale Pizzuti, il cui contenuto appare altamente allarmante in ordine ad un pesante coinvolgimento del ON nel traffico degli stupefacenti, peraltro confermato dal fatto che sono state documentate ulteriori 15 conversazioni fra soggetti che sollecitavano incontri con il ON per potersi rifornire di sostanze 4 stupefacenti, ma è anche riportata il dato, non oggetto di contestazione da parte del ricorrente quanto alla sua materiare rispondenza al vero, di un avvenuto arresto del ON in data 11 maggio 2016, quindi in epoca precedente rispetto alla adozione della misura cautelare il relazione alla quale egli ora chiede l'indennizzo, per un'altra condotta di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente in relazione alla quale lo stesso è stato sottoposto ad altro giudizio, diverso rispetto a quello dal quale è scaturita la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione in continuazione con altra precedente condanna, anch'esso conclusosi con l'affermazione della sua penale responsabilità. Si tratta, pertanto, di tutti elementi che, delineando la figura di un soggetto non occasionalmente coinvolto nel traffico illecito delle sostanze stupefacenti, non solo hanno giustificato, sotto il profilo della sua legittima adozione l'applicazione della misura cautelare a suo carico (circostanza questa, peraltro, ora neppure in discussione) ma, dovendo attualmente esprimersi un giudizio "ora per allora", che cioè tenga conto non dei dati emersi successivamente alla celebrazione dei vari gradi processuali a carico del ON ma che (ove gli stessi non siano stati formalmente esclusi in esito al giudizio di merito) sia fondato sugli elementi dei quali i giudici della cautela avevano la disponibilità al momento in cui gli stessi sono, di volta in volta intervenuti rigettando le istanze di revoca della misura cautelare in atto a carico del ON, hanno anche legittimato, stante la evidenza dei comportamenti da quello posti in essere - dimostrativa quanto meno della grave colposità delle sue spregiudicate condotte e del rischio che le stesse fossero reiterate - la sua protrazione. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali;
stante la complessiva soccombenza dello stesso nel giudizio indennitario, a carico del ON va altresì disposta la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nei confronti del resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze, liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore