Art. 7. Modifiche all'articolo 8 del regolamento 1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «mese» e' sostituita dalle seguenti: «mese,» e le parole «o anche su richiesta di» sono sostituite dalle seguenti: «o ne facciano richiesta»; b) al comma 2, le parole «la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «la data, l'ora e il luogo della seduta» e le parole «raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «posta elettronica certificata (PEC)»; c) al comma 3, le parole « , comunque, si intende » sono sostituite dalle seguenti: « si intende comunque »; d) al comma 4, le parole « piu' anziano » sono sostituite dalle seguenti: « designato dal Ministro della salute »; e) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: « 4-bis. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico, che, per i profili di rispettiva competenza, informano i consiglieri sulle attivita' compiute e le iniziative adottate. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i Direttori sono sostituiti da dirigenti dai medesimi all'uopo designati. ». Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione). - 1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, e comunque ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due componenti.
2. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e il luogo della seduta e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
3. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando sono presenti almeno quattro componenti su cinque. In caso di mancanza o di irregolarita' dell'avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione si intende comunque regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti i suoi componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti al Consiglio di amministrazione puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente designato dal Ministro della salute.
4-bis. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico, che, per i profili di rispettiva competenza, informano i consiglieri sulle attivita' compiute e le iniziative adottate. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i Direttori sono sostituiti da dirigenti dai medesimi all'uopo designati.
5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di colui che presiede il collegio.
6. Delle sedute del Consiglio di amministrazione e' redatto apposito verbale, a cura di un segretario individuato dal Presidente all'interno dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 17 del presente regolamento.».
a) al comma 1, la parola «mese» e' sostituita dalle seguenti: «mese,» e le parole «o anche su richiesta di» sono sostituite dalle seguenti: «o ne facciano richiesta»; b) al comma 2, le parole «la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «la data, l'ora e il luogo della seduta» e le parole «raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «posta elettronica certificata (PEC)»; c) al comma 3, le parole « , comunque, si intende » sono sostituite dalle seguenti: « si intende comunque »; d) al comma 4, le parole « piu' anziano » sono sostituite dalle seguenti: « designato dal Ministro della salute »; e) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: « 4-bis. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico, che, per i profili di rispettiva competenza, informano i consiglieri sulle attivita' compiute e le iniziative adottate. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i Direttori sono sostituiti da dirigenti dai medesimi all'uopo designati. ». Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione). - 1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, e comunque ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due componenti.
2. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e il luogo della seduta e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
3. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando sono presenti almeno quattro componenti su cinque. In caso di mancanza o di irregolarita' dell'avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione si intende comunque regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti i suoi componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti al Consiglio di amministrazione puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente designato dal Ministro della salute.
4-bis. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico, che, per i profili di rispettiva competenza, informano i consiglieri sulle attivita' compiute e le iniziative adottate. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i Direttori sono sostituiti da dirigenti dai medesimi all'uopo designati.
5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di colui che presiede il collegio.
6. Delle sedute del Consiglio di amministrazione e' redatto apposito verbale, a cura di un segretario individuato dal Presidente all'interno dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 17 del presente regolamento.».