Legge 18 marzo 2008, n. 57

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    Giurisprudenza1

    • 1TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/09/2014, n. 1427
      Provvedimento: N. 01745/2013 REG.RIC. N. 01427/2014 REG.PROV.COLL. N. 01745/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2013, proposto da: AL AN AN, rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Restuccia, AN Stilo, con domicilio eletto presso FA GI in Catanzaro, via Carlo V°,156; contro Questura di Vibo Valentia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; per l'annullamento del provvedimento di avviso orale Visti il ricorso e i …
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      • Discrezionalità amministrativa·
      • Misure di prevenzione·
      • Compensazione spese·
      • Spese di lite·
      • Motivazione·
      • Giudizio prognostico·
      • Art. 3 D.lgs. 159/2011·
      • Giurisprudenza amministrativa·
      • Avviso orale·
      • Incompetenza·
      • Istruttoria·
      • Pericolosità sociale·
      • Art. 7 L. 241/1990·
      • Art. 4 D.lgs. 159/2011·
      • Art. 21 octies L. 241/1990

    Versioni del testo

    • Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.
    • Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.
    • Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 24.100 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.