Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 febbraio 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 dicembre 1975 |
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 08/08/2024, n. 87Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 87/2024 nel ricorso in materia di pensioni, iscritto al numero 61808 del registro di segreteria, Proposto da: 1° Cap. Cong. - (C.F., -), nato a -, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Paolo Nevoso (C.F. C[...]; paolo.nevoso@firenze.pecavvocati.it ), del Foro di Firenze, e dall'Avv. Leonardo - (C.F. [...]; leonardo.-@pec.avvocati.prato.it ), del Foro di Prato, elettivamente domiciliati in Via Giuseppe Mercadante n. 59, …Leggi di più...
- art. 2 legge 404/1990·
- giurisdizione Corte dei conti·
- anzianità di grado·
- disparità di trattamento·
- interessi legali·
- art. 28 legge 574/1980·
- copertura contributiva·
- pensione militare·
- preclusioni processuali·
- art. 37 legge 224/1986·
- riliquidazione pensione·
- promozione militare·
- legittimazione passiva·
- rivalutazione monetaria·
- poteri istruttori giudice
Versioni del testo
- Art. 1.
Il trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, a favore degli ufficiali giudiziari e' determinato con l'applicazione della tabella A, unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 . I valori riportati dalla nuova tabella A sono comprensivi della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) del citato articolo 2, la quale viene soppressa come emolumento a se' stante. - Art. 2.
Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilita' si determina in base alle aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , con l'avvertenza, pero', che le prime 182 mila lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere riversibili per un importo inferiore a lire 145.600. - Art. 3.
Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall' articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , la pensione di cui all'articolo 1 e' aumentata di un decimo e in nessun caso l'importo risultante puo' essere considerato interiore a lire 616.000.
Quando si tratti di lesioni od infermita' ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , la pensione di cui all'articolo 1 e aumentata di due decimi ed in nessun caso l'importo risultante puo' essere considerato inferiore a lire 839.500.
La pensione diretta di privilegio non puo' superare comunque le lire 1.973.100 annue.
La pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove sia inferiore alla meta' dei diritti di cui all' articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennita' integrativa di cui all'articolo 148, oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 del decreto stesso, viene integrata, per la differenza, da una somma a carico dello Stato che in nessun caso puo' superare le lire 390.000 annue.