Versione
15 novembre 2012
15 novembre 2012
Art. 4.
Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilita' di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capi I e II, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 36.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 36.000 euro.
4. Gli operatori che, essendovi tenuti, nelle ipotesi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari ovvero li tengono senza ottemperare alle prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
5. La medesima sanzione di cui al comma 4 si applica agli operatori che non ottemperano agli obblighi di rintracciabilita' di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
6. Gli operatori che, essendovi tenuti, non ottemperano agli obblighi di marcatura di cui allegato VIII, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
7. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell' articolo 21, paragrafo 2, secondo comma , dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonche' ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento medesimo.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.
Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilita' di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capi I e II, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 36.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 36.000 euro.
4. Gli operatori che, essendovi tenuti, nelle ipotesi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari ovvero li tengono senza ottemperare alle prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
5. La medesima sanzione di cui al comma 4 si applica agli operatori che non ottemperano agli obblighi di rintracciabilita' di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
6. Gli operatori che, essendovi tenuti, non ottemperano agli obblighi di marcatura di cui allegato VIII, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
7. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell' articolo 21, paragrafo 2, secondo comma , dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonche' ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento medesimo.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.
Giurisprudenza • 12
- 1. Trib. Lodi, sentenza 22/09/2023, n. 875Provvedimento: […] Lodi ed elevato nei confronti della CP_1 quale obbligato in solido, proprietaria del veicolo targato ET1076J, per la violazione di cui all'art. 4 Dlgs. 186/2012; […] Così chiaramente qualificata la condotta trasgressiva, infatti, CP_1 avrebbe ben potuto contestare l'eventuale estraneità della stessa all'alveo delle condotte sanzionate dall'art. 4 del D.lgs. 186/2012 ovvero di non aver tenuto la condotta imputata, e ciò ricorrendo all'ordinaria diligenza ovvero esaminando il contenuto della norma sanzionatoria, contenente a propria volta espliciti rimandi alle fonti precettive.Leggi di più...
- art. 4 D.lgs. 186/2012·
- sanzioni amministrative·
- nullità ordinanza ingiunzione·
- nullità verbale accertamento·
- giurisprudenza Cassazione·
- obbligato in solido·
- carenza di motivazione·
- diritto di difesa·
- art. 21 Reg. CE 1069/2009·
- notifica al trasgressore