Articolo 7 del Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33
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Art. 7. Disposizioni per la semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni 1. All' articolo 88, comma 7, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni", le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni".
2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo Codice e' sostituito dal seguente: "8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, e' presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al periodo precedente.".
2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo ((18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004)) , n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorita' locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonche' di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, e' altresi' depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.
2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , le attivita' di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori.
A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . In ogni caso il soprintendente puo' prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo".
Entrata in vigore il 15 settembre 2020
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