Articolo 17 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 marzo 1926

Art. 17.

Contro la deliberazione della Commissione centrale non e' dato alcun mezzo di impugnazione ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.
Entrata in vigore il 2 marzo 1926
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente