Articolo 4 del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
Articolo 3Articolo 6
Versione
29 novembre 2008
>
Versione
29 gennaio 2009
>
Versione
1 gennaio 2010
>
Versione
27 febbraio 2011
>
Versione
1 gennaio 2012
Art. 4. Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale 1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica, denominato: "Fondo di credito per i nuovi nati", con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , come integrato dall' articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita' delle garanzie. ((26)) 1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 e' altresi' integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 . In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non puo' eccedere il predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
"4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.".
3. ((Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012)) , nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro annui, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, e' riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalita' applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (22) ((26)) 3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una piu' efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All' articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53 , la parola "definite" e' sostituita dalle seguenti: "definiti i requisiti, i criteri e".
5. Il decreto ministeriale di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53 , e' emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

------------- AGGIORNAMENTO (22)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 47) che "Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e` da riferire all'anno 2010". ------------- AGGIORNAMENTO (26)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 33, comma 13) che "Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e' da riferire all'anno 2011".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell' articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente