Art. 2. Violazione delle procedure antirumore 1. Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente contesta all'esercente dell'aeromobile l'avvenuta violazione delle procedure antirumore, rilevata dall'esame dei dati del sistema di monitoraggio.
2. La gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio e' assicurata dall'ente o societa' esercente l'aeroporto.
3. In caso di violazione delle procedure antirumore in attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 1), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , l'esercente dell'aeromobile e' sottoposto, a norma dell'articolo 10, comma 3, della stessa legge, ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila fino ad un massimo di lire ventimilioni.
4. Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente cura la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma.
5. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente effettua ispezioni periodiche per verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio ed il rispetto del disposto del presente decreto. La stessa agenzia, invia al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e industrie a rischio, una relazione, con cadenza almeno semestrale, circa l'attivita' di controllo effettuata, le tipologie ed entita' delle infrazioni rilevate, desunte dalla elaborazione dei dati contenuti negli archivi del sistema di monitoraggio.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera m), punto 1), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , e' il seguente:
"1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio".
- Il testo dell' art. 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , e' il seguente:
"3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire ventimilioni".
2. La gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio e' assicurata dall'ente o societa' esercente l'aeroporto.
3. In caso di violazione delle procedure antirumore in attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 1), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , l'esercente dell'aeromobile e' sottoposto, a norma dell'articolo 10, comma 3, della stessa legge, ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila fino ad un massimo di lire ventimilioni.
4. Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente cura la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma.
5. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente effettua ispezioni periodiche per verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio ed il rispetto del disposto del presente decreto. La stessa agenzia, invia al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e industrie a rischio, una relazione, con cadenza almeno semestrale, circa l'attivita' di controllo effettuata, le tipologie ed entita' delle infrazioni rilevate, desunte dalla elaborazione dei dati contenuti negli archivi del sistema di monitoraggio.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera m), punto 1), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , e' il seguente:
"1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio".
- Il testo dell' art. 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , e' il seguente:
"3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire ventimilioni".