Legge 11 marzo 1970, n. 83

Commentari8

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  • 1Lavoro in agricoltura
    https://www.brocardi.it/

  • 2Testo unico sulla maternitÓ e sulla paternitÓ - Pag. 2
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    Art. 39. Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10) 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, …

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  • 3DLGS 26/03/2001 n. 151
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 4Sentenza Cassazione Civile n. 41469 del 24
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 24/12/2021, (ud. 07/10/2021, dep. 24/12/2021), n.41469 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26910-2015 proposto da: R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO DIONISI, 73, presso lo studio dell'avvocato MARA MANDRE', rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE STEFANELLI; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in …

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  • 5Indennità di disoccupazione agricola: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 luglio 2021
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Giurisprudenza+500

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  • 1Trib. Bari, sentenza 02/07/2024, n. 2740
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli Alla udienza in trattazione scritta del 02/07/2024 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 13458/2023 R.G. promossa da: rappr. e dif. dall' avv. DEANGELIS SAMMARCO SIMONA; Parte_1 RICORRENTE contro : , rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA; CP_1 RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 29.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver prestato attività lavorativa in agricoltura …
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    • art. 22 d.l. n. 7/1970·
    • previdenza e assistenza obbligatorie·
    • decadenza azione giudiziaria·
    • art. 11 d.lgs. 375/1993·
    • improponibilità ricorso·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • iscrizione elenchi lavoratori agricoli·
    • esenzione condanna spese·
    • art. 2969 cod. civ.

  • 2Trib. Patti, sentenza 22/04/2025, n. 797
    Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 335 /2018 R.G., promossa da: , nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1 Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1 Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, - ricorrente - contro CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI MARMO,4 CP_1 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, - resistente – OGGETTO: …
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    • legittimità costituzionale D.L. 98/2011·
    • disoccupazione agricola·
    • art. 22 D.L. 7/1970·
    • previdenza obbligatoria·
    • pubblicazione telematica·
    • compensazione spese di lite·
    • decadenza sostanziale·
    • cancellazione elenchi lavoratori agricoli

  • 3Trib. Patti, sentenza 20/12/2024, n. 2151
    Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 20/12/2024, ha pronunciato la seguente, SENTENZA CONTESTUALE promossa da: nella controversia iscritta al n. 488/2021 R.G., nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F. 1 elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5, Forno n° 137 cf: ' presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti; - ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti; -resistente - OGGETTO: ripetizione di …
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    • prova del pagamento·
    • ripetizione di indebito·
    • art. 2033 c.c.·
    • disoccupazione agricola·
    • decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970·
    • spese di lite·
    • distrazione spese·
    • annullamento provvedimento indebito

  • 4Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1254
    Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 13/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente, SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2873/2018 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...] Monaci n° 30 cf: elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti; - ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti; - …
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    • ricorso amministrativo·
    • pubblicazione telematica·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • rilevabilità d'ufficio decadenza·
    • iscrizione elenchi anagrafici·
    • decadenza sostanziale·
    • decadenza art. 22 D.L. 7/1970·
    • art. 11 D.Lgs. 375/1993·
    • termine decadenziale

  • 5Trib. Locri, sentenza 03/10/2024, n. 1034
    Provvedimento: Sentenza nr. ___________/___________ TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie in materia di lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/10/2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3295 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Renata Zito, con la quale è elettivamente domiciliata in Gioia Tauro (RC), Via Bellini, n. 19 Ricorrente CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Cinzia Lolli, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. …
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    • decadenza azione giudiziaria·
    • inattendibilità testimoni·
    • art. 2094 c.c.·
    • art. 152 disp. att. c.p.c.·
    • art. 2697 c.c.·
    • disconoscimento rapporto di lavoro·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • subordinazione·
    • reiscrizione elenchi agricoli·
    • onere della prova
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Versioni del testo

  • Art. 1. Articolo unico

    E' convertito in legge il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1, n. 2), dopo le parole "ai fini" e' inserita la parola "normativi,".
    All'articolo 2, primo comma, dopo le parole "designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante" sono inserite le parole "del Consiglio regionale ove costituito o"; le parole "da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti" sono sostituite dalle parole "da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due dei coltivatori diretti".
    All'articolo 3, n. 3), sono aggiunte le parole "e di esprimere pareri e di formulare proposte in merito all'assistenza a favore, della manodopera migrante".
    Al n. 4), le parole "Sezioni di collocamento" sono sostituite con le parole "Sezioni dell'ufficio del lavoro".
    Dopo il n. 6), sono inseriti i seguenti:
    "7) di determinare, sentite le commissioni provinciali, di cui al presente decreto, le particolari specializzazioni ammesse a richiesta nominativa, ai sensi del successivo articolo 11, ivi comprendendo quelle conferite con titolo di studio e diploma rilasciati da istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da fissare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale";
    "8) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le specializzazioni di cui al precedente punto 7)".
    All'articolo 4, primo comma, le parole "da un rappresentante dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati" sono sostituite con le parole "dal direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati o da un suo delegato"; le parole "da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti" sono sostituite con le parole "da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti".
    Al settimo comma, le parole "di cui al successivo articolo 17" sono sostituite con le parole "di cui ai nn. 5) e 6) del successivo articolo 5".
    All'articolo 5, il n. 1) e' sostituito dal seguente:
    "1) di formulare proposte alla commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 7) del precedente articolo 3";
    il n. 2) e' sostituito dal seguente:
    "2) di formulare proposte alla commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 8) del precedente articolo 3".
    Dopo il n. 5) e' inserito il seguente:
    "6) di svolgere i compiti di cui all' articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 334 ".
    All'articolo 6, primo comma, le parole "presso le sezioni di collocamento" sono sostituite con le parole "presso le sezioni dell'ufficio del lavoro"; le parole "dal collocatore" sono sostituite con le parole "dal dirigente della sezione"; le parole "da due rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti" sono sostituite con le parole "da tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti"; le parole "dei datori di lavoro a tre" sono sostituite con le parole "dei datori di lavoro a quattro".
    Al quarto comma, sono aggiunte in fine le parole "assicurando i diritti delle minoranze".
    All'articolo 7, primo comma, n. 4), le parole "comma terzo" sono sostituite con le parole "comma secondo";
    al n. 5) le parole "ai lavoratori subordinati" sono sostituite con le parole "ai lavoratori agricoli subordinati"; le parole "fine del trimestre" sono sostituite con le parole "fine di ciascun trimestre".
    Al terzo comma, le parole "all' articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 334 " sono sostituite con le parole "al presente decreto".
    All'articolo 8, primo comma, le parole "Sezione di collocamento" sono sostituite con le parole "Sezione dell'ufficio del lavoro"; le parole "dalla pubblicazione" sono sostituite con le parole "dall'ultimo giorno di pubblicazione".
    All'articolo 9, primo comma, le parole "dalla sezione di collocamento" sono sostituite con le parole "dalla sezione dell'ufficio del lavoro".
    All'ultimo comma, dopo la parola "insoddisfatte" sono inserite le parole "alle sezioni contermini e".
    All'articolo 10, primo comma, dopo le parole "alla sezione" sono inserite le parole "dell'ufficio del lavoro".
    Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "Alle imprese diretto-coltivatrici e' consentita l'assunzione diretta di non piu' di un lavoratore agricolo e per non piu' di cinquantuno giornate nell'anno. Nei comuni riconosciuti montani ai sensi delle leggi vigenti, alle imprese diretto-coltivatrici e' consentita l'assunzione diretta di non piu' di due lavoratori agricoli e per non piu' di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno".
    Al quarto comma, le parole "di parenti ed affini entro il terzo grado" sono sostituite con le parole "di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado".
    Al decimo comma, le parole "alla sezione di collocamento" sono sostituite con le parole "alla sezione dell'ufficio del lavoro".
    All'ultimo comma, le parole "comma primo" sono sostituite con le parole "presente decreto".
    All'articolo 11, secondo comma, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla commissione regionale per la manodopera agricola ai sensi del n. 7) del precedente articolo 3".
    Al terzo comma, la parola "qualifiche" e' sostituita con la parola "specializzazioni".
    Al sesto comma, sono aggiunte le parole "e dai datori di lavoro non soggetti a tale obbligo".
    All'articolo 12, settimo comma, le parole "dagli atti del collocamento" sono sostituite con le parole "dagli atti di ufficio".
    All'articolo 13, secondo comma, dopo la parola "comunicazione" e' inserita la parola "motivata"; le parole "otto giorni" sono sostituite con le parole "tre giorni"; le parole "del luogo ove si svolgono i lavori" sono sostituite con la parola "competente"; dopo le parole "intima al datore di lavoro" sono inserite le parole "dandone contemporaneamente comunicazione alla commissione locale".
    All'articolo 14, primo comma, le parole "otto giorni" sono sostituite con le parole "quattro giorni".
    Al secondo comma, le parole "otto giorni" sono sostituite con le parole "quattro giorni".
    All'articolo 15, terzo comma, le parole "senza modifiche, salvo che non ravvisi motivi di manifesta illegittimita'. In tal caso ne rifiuta, con provvedimento motivato, la pubblicazione, rimettendo la decisione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale" sono sostituite con le parole "escludendo dagli elenchi stessi i nominativi per i quali ravvisi motivi di manifesta illegittimita'. In tal caso il provvedimento di esclusione, con l'indicazione dei motivi, e' notificato agli interessati ed e' trasmesso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per le definitive determinazioni".
    All'articolo 16, e' premesso il seguente comma:
    "Le commissioni locali per la manodopera agricola debbono essere costituite entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
    Al secondo comma, le parole "di collocamento" sono soppresse.
    All'articolo 17, secondo comma, dopo le parole "cancellazione dagli elenchi nominativi" sono aggiunte le parole "indicandone i motivi".
    Al terzo comma, le parole "entro 180 giorni" sono sostituite con le parole "entro 100 giorni".
    Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
    "Qualora il Ministro non si pronunci entro un anno, il ricorso si intende accolto".
    All'articolo 18, secondo comma, dopo le parole "sono prorogate fino al 31 dicembre 1970" sono aggiunte le parole "e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori delle prestazioni fino al 31 dicembre 1971".
    E' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Le funzioni delle commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 , e successive modificazioni, vengono demandate alle commissioni locali per la manodopera agricola di cui al precedente articolo 6".
    All'articolo 19, ultimo comma, le parole "agli articoli - 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11" sono sostituite con le parole "agli articoli 6, 8, 9, 10 e 11.
    All'articolo 20, quarto comma, le parole "Sezione di collocamento" sono sostituite con le parole "Sezione dell'ufficio del lavoro".
    Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui al presente decreto, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione ai Ministri ed alle pubbliche amministrazioni che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali e creditizie o comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del datore di lavoro trasgressore.
    I Ministri e le pubbliche amministrazioni adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e, nei casi piu' gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione od intervento". ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
    Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall' art. 38, comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 non dispone piu' (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.