Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2001, n. 6669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6669 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NO6 6 6 9 /01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 5955/99 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere Cron.14963 Dott. Fernando LUPI Consigliere- Rep. Dott. NI MAZZARELLA Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.20/03/01 Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR GI, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CIARBONETTI ALBERTO, STROZZIERI CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2001 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE, giusta delega in atti;
1277 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 337/98 del Tribunale di TERAMO, depositata il 17/07/98 R.G.N. 3554/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1 ottobre 1993, l'INAIL sede di Teramo proponeva appello avverso la sentenza pronunciata dal Pretore di Teramo in data 30 giugno 1993 con la quale, in accoglimento della domanda proposta da NI AR con ricorso depositato il 15 marzo 1991, era stato condannato alla costituzione di rendita per inabilità da broncopneumopatia di origine professionale nella misura del 20%. A fondamento del gravame, richiamate le deduzioni ed eccezioni tutte già effettuate in primo grado ed ignorate dal Pretore circa la mancanza di ogni supporto probatorio in ordine ai presupposti del vantato diritto, deduceva che le mansioni svolte dall'AR non lo avevano affatto esposto al rischio di contrarre la malattia professionale vantata e che la domanda era stata proposta ben oltre il termine massimo di indennizzabilità dall'abbandono della lavorazione che si assumeva morbigena (1986). Concludeva, perciò, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo. Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellato contestava il gravame deducendo che la prova dell'esposizione a rischio si ricavava agevolmente dalla perizia ambientale effettuata dal consulente nominato in primo grado. Con sentenza del 9 aprile-17 luglio 1998, l'adito Tribunale di Teramo accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava il ricorso avanzato dall'AR. Osservava il Tribunale che, trattandosi di malattia professionale non tabellata, l'assicurato aveva l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta (falegname in proprio), sia, infine, del rapporto eziologico tra questa e la tecnopatia denunciata (broncopatia); 1 + e poiché detto onere non era stato assolto, la domanda non poteva trovare accoglimento. Per la cassazione di tale decisione ricorre NI AR con un unico motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico articolato motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 come modificato dalle sentenze n. 178/88 e n. 206/89 della Corte Costituzionale nonché dai principi tutti dalle stesse derivanti, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. In particolare, l'AR deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provato il nesso eziologico tra la malattia patita (broncopneumopatia) e attività lavorativa da questi svolta (falegname), poiché la prova era stata fornita dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotto con la costituzione in appello con la quale aveva evidenziato le lavorazioni svolte descrivendo l'ambiente di lavoro, dimostrandone l'esposizione specifica a rischio, mai del resto contestata giudizialmente. Lostessoconsulente tecnico nominato in primo grado, inoltre, aveva affermato la ricollegabilità della malattia professionale all'attività lavorativa svolta da esso ricorrente, effettuando una vera e propria perizia ambientale. Il motivo è privo di fondamento. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe a una specifica previsione tabellare, l'assicurato si giova della presunzione di eziologia professionale, restando a carico dell'INAIL l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia è dipesa esclusivamente 2 da una causa extralavorativa o comunque che le mansioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a cagionarla (ex plurimis, Cass. 28 settembre 1998 n.9679); mentre, nel caso in cui si tratti di malattia non tabellata, il lavoratore ha l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia, anche, del rapporto eziologico fra questa e la tecnopatia (Cass.4 luglio 1996 n.6094). Nella specie, il Tribunale di Teramo ha, correttamente, rigettato la domanda dell'assicurato considerando che, trattandosi di malattia professionale non tabellata, mancava la dimostrazione delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta e del nesso eziologico tra questa e la malattia lamentata. Ha, infatti, precisato in proposito che l'AR si era limitato ad enunciare nel ricorso introduttivo di aver "lavorato per diversi anni in ambienti esposti al rischio di contrarre malattie professionali e precisamente quelle dell'apparato respiratorio” per avere espletato "l'attività di falegname presso la propria azienda". Ha inoltre soggiunto che il nesso eziologico tra le lavorazioni svolte assertivamente morbigene, e la tecnopatia denunciata (broncopatia) non potesse essere ravvisato neppure a fronte del rilevante grado di probabilità riconosciuto dal consulente nominato in primo grado e ciò, in particolare, in quanto le conclusioni probabilistiche raggiunte da detto consulente si fondavano esclusivamente sulle indicazioni fornite dall'interessato in sede di anamnesi lavorativa. In tal modo, pertanto, il Giudice a quo si è attenuto all'orientamento di questa Corte, e sopra enunciato, ritenendo, in mancanza di prova del tipo di lavorazione espletato e quindi della esposizione a rischio dell'assicurato, che non operasse la presunzione di eziologia professionale e che gravasse sull'assicurato l'onere di dimostrare la suddetta circostanza. 3 Quanto alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l'AR avrebbe evidenziato le lavorazioni svolte descrivendo l'ambiente di lavoro, va osservato che come chiarito dalle sez. un. di questa Corte (sent. n.10153 del 14 ottobre 1998)- detta dichiarazione, prevista dall'art. 4 legge n. 15 del 1968, ha attitudine certificativcertificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non puo' derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni. Peraltro, il ricorrente ha omesso di riportare il testo della richiamata dichiarazione, M non consentendo a questa Corte, cui è precluso l'esame degli atti, di apprezzarne il contenuto al fine di valutarne la rilevanza;
e analoga omissione è ravvisabile in ordine al contenuto della consulenza tecnica disposta dal Giudice di primo grado, dal quale risulterebbe il compimento di “una vera e propria perizia ambientale”. Come è noto, infatti, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (cfr. Cass. sez. un. 13 gennaio 1997, n.265). 4 Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disc. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 20 marzo 2001 Il Consigliere est. Il Preside деври Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelle MAG oggi, IL CANCELLIERECANCE嗖 I , D LLO SSA I BO , TA 10 D RT. I SPESA STA 33 'A 5 PO ELL . IM N N D G 3 A O SI -7 D A SEN TE 11-8 D , E ESEN I REGISTRO A E ITTO G EG IR L D A O LL E D 5