Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 maggio 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 maggio 1988 |
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- 1. Anno 2025https://dirittifondamentali.it/
- 2. importi, requisiti ISEE e fino a che etàhttps://www.avvocati-divorzisti.it/it/blog
Assegno unico: cos'è e come funziona L'assegno unico e universale è una prestazione economica mensile riconosciuta dall'INPS alle famiglie con figli a carico. È definito “unico” perché ha sostituito la maggior parte dei precedenti bonus e detrazioni per i figli, ed è “universale” perché spetta a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori. La prestazione viene erogata ogni mese e copre il periodo che va da marzo di ciascun anno a febbraio dell'anno successivo. L'importo non è uguale per tutti, ma varia in base all'ISEE, al numero dei figli, alla loro età e alla presenza di eventuali disabilità. Anche in assenza di ISEE, l'assegno unico è comunque …
Leggi di più… - 3. Assegno al nucleo familiare: come funziona e chi ne ha dirittoRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 gennaio 2025
- 4. Cittadino straniero e assegno nucleo familiareRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 27 ottobre 2025
Per ottenere l'assegno nucleo familiare ANF, i cittadini stranieri devono dimostrare il reddito complessivo del nucleo, compresi i familiari residenti all'estero. La Corte di Cassazione conferma che senza questa prova, la domanda non può essere accolta, ribadendo l'importanza di documentare correttamente sia il reddito personale sia quello familiare (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 17 ottobre 2025, n. 27711). La vicenda Un cittadino senegalese, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, aveva presentato ricorso presso il Tribunale di Forlì chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno nucleo familiare (ANF) per il periodo dal 1° ottobre 2016 al …
Leggi di più… - 5. Stranieri dei Paesi terzi e assegno per il nucleo familiare: parità di trattamento e integrazione nel dialogo tra le CortiChiara Colosimo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Stranieri dei Paesi terzi e assegno per il nucleo familiare: parità di trattamento e integrazione nel dialogo tra le Corti(*) di Chiara Colosimo(**) Abstract: I rinvii pregiudiziali sulla compatibilità con la Direttiva 2003/109/CE e la Direttiva 2011/98/UE delle previsioni di cui all'art. 2 Legge 153/1988 – che consentono al solo cittadino italiano di computare nel proprio nucleo familiare anche familiari residenti all'estero, mentre agli stranieri dei Paesi terzi di considerare i soli familiari residenti in Italia – sono l'occasione, per la Corte di Giustizia, di soffermarsi sulla rilevanza del processo di integrazione e sulla necessità di salvaguardare le finalità della legislazione …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 3077Provvedimento: N. 3018/25 R.G.L. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da Parte_1 (C.F. CodiceFiscale_1 ) Parte_2 (C.F. CodiceFiscale_2 ) Parte_3 (C.F. CodiceFiscale_3 ) Parte_4 (C.F. CodiceFiscale_4 ) Parte_5 (C.F. CodiceFiscale_5 con l'Avv. Pironti, l'Avv. Laratro e l'Avv. Vitale del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, viale Monte Nero n. 28 - RICORRENTI - contro Controparte_1 C.F. P.IVA_1 ) con l'Avv. Costantino del …Leggi di più...
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- 2. Trib. Marsala, sentenza 25/09/2024, n. 685Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice CE GI, all'udienza del 25/09/2024, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. PIPITONE AR ZI nell'interesse di Parte_1 e dell'avv RIZZO ANTONINO nell'interesse di CP_1 ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 671/2024 R.G., promossa DA Parte_1 , C.F. C.F._1 , …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 539Provvedimento: N. R.G. 360/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 271/25, est. dr.ssa Emanuela Fedele, posta in decisione all'udienza collegiale del 17/6/25 e promossa DA Parte_1 (c.f. C.F._1 , nato in [...] il [...], residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Canarezza del Foro di Ravenna, presso il cui studio elegge domicilio in 48121 …Leggi di più...
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- 4. Trib. Napoli, sentenza 27/09/2024, n. 6175Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro Il giudice designato, dott.ssa Maria IA AJ, all'udienza del 26/9/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 14426/2023 promossa da: Parte_1 , nata a [...] il [...], residente in [...] alla Via Largo Lucio Cocceio n. 22, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giordano Bruno n. 169, presso lo studio dell'avv. Antonio Rianna, C.F. C.F._2 e dell'avv. Isabella Maselli, CodiceFiscale_3 , Mail: Email_1 - Email_2 Fax: 0810320138, che la rapp.tano e difendono unitamente e disgiuntamente- giusta procura a margine del ricorso RICORRENTE CONTRO CP_1 C.F.: P.IVA_1 in persona del suo Legale …Leggi di più...
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- 5. Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/04/2025, n. 953Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 7858 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza TRA Parte_1 nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], cittadina italiana; codice fiscale: C.F._1 ; Parte_2 nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], cittadina italiana; codice fiscale: C.F._2 ; Parte_3 nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], cittadino italiano; codice fiscale C.F._3 , tutti N.Q. di eredi …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: "ed e' concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale" sono soppresse; e le parole da: "Per i nuclei familiari" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile";
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: "Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti";
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6- bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri";
dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8- bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante";
dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
"12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all' articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440 , continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni e integrazioni".
All'articolo 3:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 , ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054 , l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresi' in detto scalo. Le modalita' di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in esecuzione dei princi'pi stabiliti dal suddetto allegato";
al comma 3, le parole: "Sono esenti dalla tassa erariale di cui al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma";
al comma 6, le parole: "e sono autorizzate ad operare" sono soppresse; e le parole: "in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti" sono sostituite dalle seguenti: "ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali";
i commi 8 e 9 sono soppressi.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5 , ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 19 giugno 1988.