Articolo 4 del Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145
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11 ottobre 2024
Art. 4. Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari 1. All' articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per l'anno 2025». 2. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all' articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e euro 10.529.736 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate al comma 1;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all' articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14 , destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno;
c) quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Al fine di assicurare la costante funzionalita' ed efficienza delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027 e' autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unita' appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui all' articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' delle procedure di cui all' articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 . A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno 2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali, e' autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno 2026 di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026; b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026.
7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' incrementata a decorrere dal 1° ottobre 2025 di 200 unita' di personale appartenente all'area degli assistenti. Conseguentemente nel triennio 2025-2027 il predetto Ministero e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unita' appartenenti all'area degli assistenti. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per l'anno 2025 e di euro 7.957.316 a decorrere dall'anno 2026.
8. All' articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , le parole: « 3.150 unita' » sono sostituite dalle seguenti: « 3.200 unita' ». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato al primo periodo, e' autorizzata la spesa di euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di euro 2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di euro 2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di euro 3.050.450 per l'anno 2033 e di euro 3.141.950 a decorrere dall'anno 2034.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno 2026, euro 10.512.016 per l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno 2028, euro 10.667.616 per l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno 2030, euro 10.832.666 per l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno 2032, euro 11.007.766 per l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante riduzione per euro 3.193.354 per l'anno 2025 e euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026 della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Entrata in vigore il 11 ottobre 2024
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