Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 70044 A DEGISTRAZIONE 25/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA N. 1 1 TAB. ALL. B- N. 5 TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANORIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE ig ri M istrari:0 1 1 170 10 3 Composta dagli Ill. .N. 12999/00 sidente SACCUT I Dott. Bruno Consigliere Dott. Enrico PAPA 2563 Cron. Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud.13/06/02 Consigliere Dott. Paolo GIULIANI CORTE SI PREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CM X CIVILE SENTENZA 70044 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA LODI BRUNO, elettivamente COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 2673 nonchè
contro
UFF DISTRETTUALE II DD VIMERCATE;
- intimato avversO la sentenza n. 72/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 04/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto. motivi del ricorso e del controricorso 1.1. Il sig. DI Bruno, rappresentato e difeso co- in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, me in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigra- con la quale la Commissione Tributaria Regionale dife, Milano, accogliendo l'appello dell'Ufficio finanziario, ha affermato che le somme corrisposte dal datore di la- voro al proprio dipendente in occasione del trasferi- mento ad altra sede a titolo di differenza per il mag- gior canone di locazione sono assoggettabili ad IRPEF, in quanto non hanno natura risarcitoria. 2 1.2. In fatto, il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF 1988, con il quale è stata recu- perata a tassazione la somma corrisposta dal datore di lavoro per coprire la differenza del maggior canone di locazione che si era dovuto accollare in conseguenza di un trasferimento non richiesto. A sostegno della doman- da, il DI ha dedotto la natura risarcitoria della somma corrisposta in forza dell'art. 51 del contratto collettivo del personale delle aziende ed istituti di credito, stipulato il 21 luglio 1980. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente. La Commissione Regionale, invece, ha accolto l'appello dell'Ufficio.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il DI de- duce l'omessa о inadeguata motivazione sulla eccepita inesistenza di una obbligazione tributaria propria, cioè del sostituito (dipendente), piuttosto che, even- tualmente, del sostituto (datore di lavoro); la violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 1, DPR 597/73 e delle disposizioni che definisco- no il reddito ai fini fiscali e il vizio di motivazio- ne, in quanto la somma percepita non costituisce incre- mento di ricchezza, essendo stata assorbita dal maggior canone di locazione "subito"; 3 1.4. Il Ministero resiste argomentando che la sostituzione non importa estromissione del lavo- ratore dal rapporto tributario, ma solo assunzione da parte del datore di lavoro di alcuni adempimenti con- nessi con la dichiarazione ed il pagamento della obbli- gazione tributaria;
ai sensi dell'art. 48, comma 1, DPR 597/73, tutti i compensi, i sussidi e le liberalità percepiti in dipen- denza del lavoro prestato costituiscono, ai fini IRPEF, reddito di lavoro dipendente.
1.5. Il contribuente ha depositato memoria, ai sen- si dell'art. 378 c.p.c., con la quale ribadisce le pro- prie tesi ed in subordine chiede la disapplicazione delle sanzioni per la obiettiva incertezza dei precetti primari eventualmente violati.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Ritiene il Collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento.
2.2. Entrambe le questioni sollevate dal ricorrente sono state ripetutamente affrontate e risolte da questa Corte in senso contrario a quello prospettato dal ri- corrente.
2.3. Preliminarmente, va precisato che "E' legitti- mo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, rivolto а contestargli la mancata inclu- 4 sione nella denuncia annuale di una componente del red- dito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta al- la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 23 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuarla. L'ininfluenza della sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavora- tore-sostituito, oltre a consentire l'esercizio nei suoi confronti del potere di accertamento in caso di violazione di quegli obblighi, porta ad escludere che, nel giudizio d'impugnazione promosso dallo stesso So- stituito, insorga la necessità di integrare il contrad- dittorio nei confronti del datore di lavoro-sostituto" 2611/2000, (sent. n. 10057/2000; conf. 2212/2000, 3330/2000, 6292/200, 10613/2000). DPR 597/73, 2.4. Nel merito, l'art. 48, comma disponeva testualmente che "Il reddito di lavoro dipen- dente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o li- beralità". Tenuto conto della onnicomprensività della norma riportata e della tassatività delle esclusioni specificamente previste nei commi successivi dellc stesso art. 48, la più recente prevalente giurispruden- za di questa Corte ha stabilito che "Le somme corri- 5 sposte (...) ai sensi dell'articolo 51 del C.C.N.L. del personale direttivo delle aziende di credito, dal dato- re di lavoro al dipendente in occasione di trasferimen- sistemazione nella to a titolo di "diaria" di prima all'indennità di nuova residenza non è assimilabile trasferta di cui all'articolo 48, comma terzo d. P. R. n. 597/1973, e sono pertanto integralmente soggette a tas- sazione (sent. 7703/2000). Più specificamente ancora, "Nel vigore del d. P. R. n. 597/1973, l'indennizzo per differenza canoni di locazione corrisposta ai sensi dell'articolo 51, comma primo n.1 lett. d) del C.C.N.L. del personale direttivo delle aziende di credito, ai dipendenti in occasione di trasferimento costituisce una componente reddituale assoggettata a tassazione, essendo erogato per rimborsare una spesa del dipenden- te-contribuente sostenuta non nell'interesse esclusivo dell'impresa e come anticipazione di un costo aziendale ma per soddisfare le sue esigenze personali e di vita o realizzare le condizioni che, secondo modalità tipiche di esecuzione del rapporto di collaborazione del perso- nale direttivo, lo mettano in grado di svolgere la pre- stazione di lavoro dovuta" (sent. 7703/2000; conf. 2611/2000, 12578/2000, 10149/2000, 1842/2000, 2389/2000).
2.5. Il ricorrente, inoltre, premesso che il d.lgs. 6 472/1997 ha riformato il sistema sanzionatorio tributa- rio, prevedendo anche la possibilità della applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli, chiede appunto di poterne beneficiare, in forza dello ius su- perveniens. La richiesta, genericamente formulata nel ricorso, non può trovare accoglimento in quanto il contribuente 5 8 N 9 1 - / avrebbe dovuto indicare analiticamente e concretamente 4 B / . 6 L 2 L . A R . . P le conseguenze sanzionatorie più favorevoli, previste B . D A T L A E 1 I D 3 R 1 I dal nuovo sistema, delle quali in ipotesi avrebbe potu- S E . N T N E S A I A M facendone specifica richiesta. La ri-to beneficiare, chiesta di inapplicabilità delle sanzioni per ragioni di obiettiva incertezza delle norme, formulata soltanto con la memoria è inammissibile e comunque infondata per mancanza del presupposto.
2.5. Conseguentemente, il ricorso va respinto e le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 13 giugno 2002 Il Consiglie estensore Presidente TION accucci (dr. Antonio Merone IL CANCELLIERE C1 Amolde дого DEPOSITATO IN CANCELLERIA Amado Casano Oggi.
2.7 GEN. 2003 CANCELLIERE C1 Argide CasanoAmold