Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 marzo 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 marzo 1968 |
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- 1. Risoluzione del 03/10/1985 n. 323197 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 3 ottobre 1985
La societa\' in oggetto indicata ha chiesto di conoscere l\'aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto denominato sciroppo di latte di mandorla. Al riguardo, sentito il parere della Direzione Generale delle Dogane, si fa presente che il prodotto e\' costituito da sciroppo zuccherino con odore e sapore di mandorle, contenente 60% di saccarosio aggiunto, preparato ai sensi della legge 23 febbraio 1968, n. 116. Detto prodotto non puo\' essere considerato uno sciroppo di zucchero aromatizzato in quanto e\' ottenuto dalla emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci sbucciate e tritate con l\'aggiunta di saccarosio ed e\' da classificare tra "le preparazioni alimentari …
Leggi di più… - 2. Risoluzione del 15/02/1985 n. 342666 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 15 febbraio 1985
La Societa\' in oggetto indicata ha fatto presente che intende produrre sciroppo di latte di mandorla in conformita\' alla Legge 23.2.1968, n. 116, e, a tale fine, ha chiesto di conoscere se detto prodotto, contenente zucchero, mandorle e aromi naturali, rientra nel campo di applicazione del D.M. 27.8.1976. Al riguardo, la Direzione Generale delle Dogane e II.II., interpellata in merito, ha comunicato, sulla base delle analisi eseguite su campione dal laboratorio Chimico Centrale, che lo sciroppo di latte di mandorla analizzato e\' da classificare alla v.d. 21.07, "preparazioni alimentari non nominate, ne\' comprese altrove", e, pertanto, rientra tra i prodotti di cui all\'art. …
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Giurisprudenza • 0
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
Le denominazioni "sciroppo di mandorla" o "sciroppo di latte di mandorla" sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci sbucciate e triturate con aggiunta di saccarosio e avente un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.
Per ogni chilogrammo di sciroppo, debbono essere impiegati non meno di cento grammi di mandorle sbucciate, nelle quali le mandorle amare possono essere presenti in misura non superiore al 5 per cento. - Art. 2.
La denominazione "sciroppo di orzata" e' riservata allo sciroppo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e di fiori di arancio.
Tale prodotto deve avere un residuo ottico non inferiore al 65 per cento. - Art. 3.
Agli sciroppi di cui ai precedenti articoli per l'arrotondamento del gusto e' consentito aggiungere le sostanze aromatiche naturali ai termini dell' articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 .
E' anche consentita l'aggiunta di acido citrico, acido tartarico e loro sali, secondo quanto stabilito dal Ministero della sanita' ai sensi della disposizione richiamata nel primo comma del presente articolo, nonche' di glucosio cristallizzato, di purezza non inferiore al 99,5 per cento riferito alla sostanza secca, nella misura massima del 25 per cento del tenore zuccherino totale, espresso come zucchero invertito.