Articolo 17 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 11
Articolo 16Articolo 18
Versione
24 gennaio 2004
Articolo 17
(Programmi esecutivi)
Il presente Accordo sara' attuato mediante successivi programmi esecutivi da concordarsi fra le due Parti contraenti.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente