Articolo 6 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 11
Articolo 5Articolo 7
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24 gennaio 2004
Articolo 6
(Conservazione del patrimonio culturale)
Le due Parti contraenti promuoveranno:
a) una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi archeologici, del restauro e della conservazione dei monumenti e dei reperti storici, nonche' nelle azioni di prevenzione e
contrasto del traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, documenti ed altri oggetti di valore storico, anche nel quadro delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti;
b) la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei beni ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi archeologici;
c) lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni.
Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi ed, in particolare, s'impegnano a promuovere le missioni archeologiche e a diffonderne la conoscenza delle attivita' svolte.
Ciascuna delle due Parti assicurera' l'esenzione da imposte doganali e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di materiale offerto in dono dall'altra parte contraente per la attuazione delle attivita' previste dal presente articolo.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2004
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