Articolo 13 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 11
Articolo 12Articolo 14
Versione
24 gennaio 2004
Articolo 13
(Radiotelevisione)
Al fine di promuovere la conoscenza della realta' dei due Paesi, Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi in conformita' con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi
Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio e la stampa di pellicole televisive in conformita' ai programmi e alle intese tra gli organismi competenti nei due Paesi.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente