Articolo 13
(Radiotelevisione)
Al fine di promuovere la conoscenza della realta' dei due Paesi, Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi in conformita' con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi
Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio e la stampa di pellicole televisive in conformita' ai programmi e alle intese tra gli organismi competenti nei due Paesi.
(Radiotelevisione)
Al fine di promuovere la conoscenza della realta' dei due Paesi, Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi in conformita' con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi
Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio e la stampa di pellicole televisive in conformita' ai programmi e alle intese tra gli organismi competenti nei due Paesi.