Articolo 20 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 11
Articolo 19
Versione
24 gennaio 2004
Articolo 20
(Durata)
Il presente Accordo avra' durata illimitata e potra' essere denunciato in qualsiasi momento, per iscritto, per le vie diplomatiche da ciascuna delle due Parti contraenti.
La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra parte contraente e non incidera' sull'esecuzione dei Programmi in corso, concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo salvo
che entrambe le parti contraenti decidano diversamente
Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica e Popolare Algerina l'Accordo Culturale, firmato ad Algeri il 15 gennaio 1975. I programmi di collaborazione, concordati in base ad esso, saranno portati a termine come convenuto.
FATTO a Algeri il 3 giugno 2002, in due originali, nelle lingue italiana ed araba, entrambi i testi facendo egualmente fede.
IN FEDE di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.



Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Algerina
Democratica e Popolare

Silvio Berlusconi Ali Benflis


Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 24 gennaio 2004
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