Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 61074 E N 1986 IO Z A 5 / R /4 T ON 26 S I G B E R L . L B A A T etto divi di, credi ta;
0 2 542 /02 EL . D B D U E A SI T B T I SEN N 1 A R 3 E I 1 S T I R E . A E N T REPUBBLICA ITALIANA A CRO0.6183 M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Michele Cantillo presidente consigliereEnrico Papa Giulio Graziadei rel. 66 Vittorio Glauco Ebner Aldo Ceccherini CC ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVITE SENTENZA N. 61 074 sul ricorso proposto dalla S.p.a. Avir-Aziende Vetrarie Italiane Ricciardi, in persona del presidente dott. Franco Todisco, elettivamente domiciliata in Roma, via Gian Battista Vico n. 9, presso l'avv. Rodolfo Mazzei, difesa dagli avv.ti prof.ri Victor Uckmar e Luciano Spagnuolo Vigorita per procura in calce al ricorso;
ricorrente contro 1 2 1 2 2 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 170/20 del 24 aprile-4 luglio 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. De Stefano, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che la S.p.a. Avir, con istanza di rimborso, ha sostenuto di aver erroneamente computato, in sede di versamento delle imposte sui redditi inerenti al 1983, il proprio credito d'imposta per utili di partecipazione ad altra società in misura inferiore a quella dei 9/16 dei dividendi, stabilita dall'art. 2 primo comma della legge 25 novembre 1983 n. 649, e poi ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su tale richiesta;
-che la domanda di rimborso è stata respinta dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti;
-che la Commissione tributaria regionale del Piemonte, rigettando l'appello della contribuente, ha ritenuto che la citata norma non era invocabile rispetto ad utili societari distribuiti M 2 anteriormente al 1° dicembre 1983, giorno della sua entrata in vigore;
-che l'Avir, con ricorso notificato l'11 settembre 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, rinnovando l'assunto secondo cui la nuova e più consistente misura del credito d'imposta opera per il 1983 a prescindere dalla circostanza che la deliberazione di distribuzione degli utili preceda o segua la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983; -che l'Amministrazione delle finanze ha replicato con controricorso;
-che l'attribuzione di un credito d'imposta al percettore di utili societari, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 (e successive modificazioni), tiene conto, come correttamente rileva la ricorrente, che gli utili medesimi sono già sottoposti a tassazione nel rapporto con la società che li ha prodotti, quali redditi di essa;
-che l'art. 2 primo comma della legge n. 649 del 1983, "con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° dicembre 1983", ha elevato l'aliquota dell'irpeg a carico della società, portandola dal 30% al 36%, e, correlativamente, ha elevato nella citata percentuale il credito d'imposta del socio;
-che la stretta connessione fra l'aliquota dell'irpeg e l'ammontare del credito d'imposta, nonchè l'indicata ratio di tale credito esigono d'interpretare la suddetta espressione, circa la decorrenza dell'incremento dell'una e dell'altro, nel senso che gli utili realizzati dalla società di capitali nell'esercizio in corso al 1° M 3 dicembre 1983 scontano la più alta aliquota-irpeg e che al contempo la parte di tali utili distribuita ai soci conferisce loro il maggiore credito d'imposta; -che, pertanto, i dividendi percepiti dal socio nel 1983 (come nella specie), costituendo porzione di profitti conseguiti della società nell'esercizio anteriore a quello in corso al 1° dicembre 1983, cioè di redditi sottoposti alla previgente minore aliquota-irpeg del 30%, non godono dell'incremento percentuale del credito d'imposta introdotto dall'art. 2 della legge n. 649 del 1983, riferendosi la relativa innovazione alla ripartizione di utili assoggettati quale reddito societario alla maggiore aliquota del 36%; -che il principio impone la reiezione del ricorso;
-che la natura e la novità della questione affrontata rendono equa la compensazione delle spese di questa fase processuale;
p.q.m.
-rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Roma, 9 novembre 2001. Il presidente Il consigliere rel. est IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casan E ZION .P.R. 26/4/1986 ISTRA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 REG Oggi 22 FEB. 2002 . N - A B D D LL. A TE EL IL CANCELLIERE C T A R D ÉSEN . SENSI A Tamaldo Cagano B T TA I TR 1 I 13 A S . N 4