CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 15079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15079 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE AN nato a [...] il [...] avverso il decreto del 30/11/2023 del GIP TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la requisitoria scritta depositata dal procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15079 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 12/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con decreto del 30 novembre 2023, rigettava l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 6 novembre 2023 da LE AN, indagato nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 26409/21. A fondamento del diniego, il Giudice poneva il superamento della soglia reddituale prevista dall'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rilevando che l'istante risultava percettore di una pensione mensile di euro 500,00 e di reddito di cittadinanza per un importo annuo di euro 8.900,00, sì da pervenire — attraverso la somma aritmetica delle due voci — a un reddito complessivo di euro 14.900,00, ritenuto eccedente il limite fissato dalla legge per l'ammissione al beneficio, tenuto conto altresì della composizione del nucleo familiare, formato da due soggetti. Avverso il provvedimento di rigetto, il LE proponeva opposizione ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, deducendo che il Giudice avesse erroneamente cumulato redditi riferibili a due distinte annualità fiscali: il reddito di cittadinanza, percepito nel corso dell'anno 2021, e la pensione, che l'opponente aveva iniziato a conseguire soltanto a partire dall'anno 2022, essendo cessata contestualmente l’erogazione del reddito di cittadinanza nella misura precedentemente percepita. L'opponente evidenziava, pertanto, che — qualunque fosse l'annualità da assumere quale parametro di riferimento — il reddito effettivamente percepito in ciascun periodo fiscale non aveva mai superato la soglia prevista per l'accesso al beneficio: nell'anno 2021, il reddito era stato pari a euro 8.900,00, costituito dal solo reddito di cittadinanza;
nell'anno 2022, la percezione della pensione, comprensiva della tredicesima e di un ulteriore sussidio mensile di euro 100,00, aveva determinato un reddito complessivo di euro 7.700,00. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 novembre 2025, ha respinto l'opposizione, ritenendo condivisibili le motivazioni illustrate dal Giudice per le indagini preliminari e, nel confermare il rigetto, ha incentrato la propria motivazione sulla questione dell'individuazione dell'annualità di riferimento ai fini dell'ammissione al beneficio. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui l'annualità rilevante è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi — indipendentemente dalla circostanza che la dichiarazione sia stata effettivamente presentata o che il relativo termine sia già scaduto, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, l'annualità da considerare fosse quella del 2022, giacché alla data di presentazione dell'istanza — il 6 novembre 2023 — l'obbligo di presentazione della dichiarazione 3 dei redditi relativa all'anno 2022 doveva ritenersi già maturato, mancando peraltro pochi giorni allo spirare del termine di scadenza. Il Tribunale ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizi, parte resistente costituita. 2. LE AN affida il suo ricorso per cassazione ai seguenti motivi. 2.1 Con la prima censura, il ricorrente denuncia la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 76 e 92 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, lamenta che l'ordinanza impugnata sarebbe il frutto di un duplice travisamento: quello delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto emesso dal Giudice per le indagini preliminari e quello delle doglianze svolte dall'opponente in sede di opposizione. Sotto il primo profilo, il ricorrente osserva che il Giudice per le indagini preliminari non aveva fondato il rigetto sull'individuazione dell'annualità fiscale del 2022 quale parametro di riferimento, né aveva svolto alcuna obiezione in ordine all'annualità indicata dall'istante. Il provvedimento reiettivo si era basato, piuttosto, sulla circostanza che il LE risultasse percettore di pensione e, al contempo, di reddito di cittadinanza, sommando aritmeticamente le due voci — ancorché riferibili a distinte annualità fiscali — per raggiungere l'importo complessivo di euro 14.900,00. In altri termini, aveva assommato redditi non cumulabili, in quanto mai percepiti nel medesimo arco temporale. Sotto il secondo profilo, il ricorrente evidenzia come il Tribunale abbia frainteso le ragioni dell'opposizione. L'opponente censurava il metodo di calcolo adottato dal Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva sommato redditi conseguiti in due differenti periodi fiscali. A riprova di ciò, il LE aveva sottolineato come — pur a voler considerare rilevante l'anno 2022 — il reddito complessivo percepito in quel periodo fosse comunque inferiore alla soglia ex art. 76 del d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente, sulla base di tali premesse argomentative, lamenta che la motivazione dell'ordinanza impugnata — in quanto aspecifica rispetto al contenuto del provvedimento opposto e delle doglianze svolte dall'opponente — sia da considerarsi meramente apparente e, in quanto tale, integrante un vizio riconducibile alla violazione di legge. 2.2. Con la seconda censura, il ricorrente deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 541 cod. proc. pen., in relazione alla condanna alla rifusione delle spese di giudizio disposta dal Tribunale in favore della parte resistente. 4 Il ricorrente argomenta che l'intero procedimento predisposto per la concessione del beneficio — in quanto strettamente connesso con il canone dell'effettività della difesa e, dunque, con il principio del giusto processo — non ha l'obiettivo di risolvere una controversia tra parti contrapposte, ma si limita a verificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza. Pertanto, ritenere che il procedimento de quo sia governato dal principio di soccombenza tra i soggetti necessari contraddittori significherebbe compromettere l'effettività del diritto di difesa, la cui intangibilità è stata ribadita anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 10 del 2022). Ne discende che la condanna alla rifusione delle spese disposta dall'ordinanza impugnata sarebbe illegittima e, per l'effetto, meritevole di annullamento. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 76 e 92 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., assumendo che l'ordinanza impugnata sia frutto di un duplice travisamento: da un lato, delle ragioni poste a fondamento del decreto di rigetto emesso dal Giudice per le indagini preliminari;
dall'altro, del contenuto delle doglianze articolate in sede di opposizione. Si lamenta, inoltre, che la motivazione del provvedimento impugnato risulti aspecifica rispetto al tema devoluto. 2.1. Il motivo è fondato. A fronte di specifica censura, l'ordinanza impugnata non si è confrontata con il nucleo effettivo dell'opposizione. Il Tribunale di Napoli, nel confermare il rigetto, ha infatti incentrato la motivazione sulla (diversa) questione dell'individuazione dell'annualità di riferimento, affermando che l'anno rilevante fosse il 2022 e non il 2021, e richiamando il criterio della “maturazione” dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239). Così operando, tuttavia, il giudice dell'opposizione ha finito per eludere la doglianza principale — l'erroneo cumulo di annualità — risolvendo la controversia mediante argomentazioni non pertinenti rispetto al thema decidendum devoluto. 2.2. Ciò chiarito, va precisato che, anche sul distinto profilo dell'individuazione dell'annualità rilevante, l'ordinanza impugnata si colloca entro un indirizzo 5 interpretativo che non riflette l'approdo più recente della giurisprudenza di questa Sezione. Invero, il significato da attribuire all'espressione “ultima dichiarazione”, impiegata dall'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha dato luogo a due opzioni ermeneutiche: secondo un primo orientamento, l'annualità di riferimento è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia già maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ancorché il termine non sia spirato e la dichiarazione non sia stata materialmente presentata, facendo leva sul criterio della “prossimità cronologica” (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239; Sez. 4, n. 4358 del 09/01/2024, Bursomanno, Rv. 285707). Un diverso e più recente orientamento, invece, individua l'annualità rilevante in quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, risulti già scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, salvo che il richiedente abbia nel frattempo presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato ma non ancora spirato: in tal caso, occorre fare riferimento a quest'ultima (Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177-01; Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, Rv. 287208; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953; Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varone, Rv. 246698). 2.3. Il Collegio ritiene di dare continuità a tale secondo e più recente indirizzo, che, in chiave di certezza applicativa, ancora il requisito reddituale a un dato fiscalmente definito e non meramente “in formazione”, senza peraltro sacrificare l'esigenza di attualità del parametro, ove l'interessato abbia già presentato una dichiarazione più recente. 3. La censura è fondata anche con riferimento alla determinazione della soglia reddituale. In particolare, l'ordinanza impugnata, nel ritenere legittimo il diniego, ha avallato un criterio di calcolo fondato sulla sommatoria di emolumenti riferibili a due diverse annualità fiscali, con la conseguente costruzione di un reddito “complessivo” privo di riferibilità ad alcun singolo periodo d'imposta. 3.1. In via preliminare giova richiamare il quadro normativo. L'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 subordina l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato al possesso di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, “risultante dall'ultima dichiarazione”, non eccedente la soglia fissata dalla legge (soglia da incrementarsi, ai sensi dell'art. 92 del medesimo d.P.R., in ragione della composizione del nucleo familiare). Ne discende che l'accertamento giudiziale deve avere ad oggetto il reddito complessivamente conseguito in una determinata annualità fiscale, da individuarsi secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, restando preclusa 6 qualsivoglia commistione di poste reddituali riferibili a periodi d'imposta differenti, ove non sorretta da puntuale e congrua giustificazione. 3.2.Ciò posto, deve rilevarsi che il decreto del Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza sul rilievo che “l'istante percepisce un reddito annuale superiore al limite previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quanto risulta percettore di pensione pari ad euro 500,00 mensili oltre al reddito di cittadinanza per un totale annuo dell'importo di euro 8.900,00 (reddito percepito totale in euro 14.900,00)”. Il dato obiettivo emergente dall'istanza — e, in quanto tale, non controverso — è che le due voci reddituali considerate appartengono, però, a distinte annualità fiscali: il reddito di cittadinanza è stato percepito nel corso dell'anno 2021; la pensione risulta, invece, conseguita a decorrere dall'anno 2022, in concomitanza con la cessazione della prestazione assistenziale. Ne consegue che l'importo di euro 14.900,00, valorizzato quale reddito “complessivo”, non corrisponde al reddito effettivamente riferibile ad alcuna annualità fiscale, ma rappresenta l'esito di una mera addizione contabile di entrate eterogenee sotto il profilo temporale. Un simile modus operandi si pone in contrasto con l'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, che postula la verifica del reddito relativo a uno specifico periodo d'imposta, e non consente di inferire il superamento della soglia mediante la sommatoria indistinta di poste riferite ad anni diversi. In tale prospettiva assume rilievo il principio, di recente ribadito da questa Sezione, secondo cui non è consentito sommare automaticamente, ai redditi dell'annualità rilevante, introiti percepiti in un'annualità diversa, senza che il giudice dia conto — con motivazione puntuale e logicamente coerente — delle ragioni per le quali quelle somme dovrebbero ritenersi ancora disponibili nel periodo d'imposta assunto a parametro. In difetto, la decisione non può risolversi in una mera addizione aritmetica di voci riferibili a periodi fiscali distinti (Sez. 4, n. 472 del 19/11/2025, dep. 2026, pag. 5, par. 5). Il diniego risulta, pertanto, viziato ab origine, avendo preso le mosse da un reddito costruito mediante cumulo di annualità diverse, senza verifica della protrazione della disponibilità, anziché dal reddito effettivamente conseguito in un singolo periodo fiscale. 3. Il secondo motivo resta assorbito. 7
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Napoli. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Luigi Branda SA Dovere
letta la requisitoria scritta depositata dal procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15079 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 12/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con decreto del 30 novembre 2023, rigettava l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 6 novembre 2023 da LE AN, indagato nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 26409/21. A fondamento del diniego, il Giudice poneva il superamento della soglia reddituale prevista dall'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rilevando che l'istante risultava percettore di una pensione mensile di euro 500,00 e di reddito di cittadinanza per un importo annuo di euro 8.900,00, sì da pervenire — attraverso la somma aritmetica delle due voci — a un reddito complessivo di euro 14.900,00, ritenuto eccedente il limite fissato dalla legge per l'ammissione al beneficio, tenuto conto altresì della composizione del nucleo familiare, formato da due soggetti. Avverso il provvedimento di rigetto, il LE proponeva opposizione ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, deducendo che il Giudice avesse erroneamente cumulato redditi riferibili a due distinte annualità fiscali: il reddito di cittadinanza, percepito nel corso dell'anno 2021, e la pensione, che l'opponente aveva iniziato a conseguire soltanto a partire dall'anno 2022, essendo cessata contestualmente l’erogazione del reddito di cittadinanza nella misura precedentemente percepita. L'opponente evidenziava, pertanto, che — qualunque fosse l'annualità da assumere quale parametro di riferimento — il reddito effettivamente percepito in ciascun periodo fiscale non aveva mai superato la soglia prevista per l'accesso al beneficio: nell'anno 2021, il reddito era stato pari a euro 8.900,00, costituito dal solo reddito di cittadinanza;
nell'anno 2022, la percezione della pensione, comprensiva della tredicesima e di un ulteriore sussidio mensile di euro 100,00, aveva determinato un reddito complessivo di euro 7.700,00. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 novembre 2025, ha respinto l'opposizione, ritenendo condivisibili le motivazioni illustrate dal Giudice per le indagini preliminari e, nel confermare il rigetto, ha incentrato la propria motivazione sulla questione dell'individuazione dell'annualità di riferimento ai fini dell'ammissione al beneficio. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui l'annualità rilevante è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi — indipendentemente dalla circostanza che la dichiarazione sia stata effettivamente presentata o che il relativo termine sia già scaduto, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, l'annualità da considerare fosse quella del 2022, giacché alla data di presentazione dell'istanza — il 6 novembre 2023 — l'obbligo di presentazione della dichiarazione 3 dei redditi relativa all'anno 2022 doveva ritenersi già maturato, mancando peraltro pochi giorni allo spirare del termine di scadenza. Il Tribunale ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizi, parte resistente costituita. 2. LE AN affida il suo ricorso per cassazione ai seguenti motivi. 2.1 Con la prima censura, il ricorrente denuncia la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 76 e 92 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, lamenta che l'ordinanza impugnata sarebbe il frutto di un duplice travisamento: quello delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto emesso dal Giudice per le indagini preliminari e quello delle doglianze svolte dall'opponente in sede di opposizione. Sotto il primo profilo, il ricorrente osserva che il Giudice per le indagini preliminari non aveva fondato il rigetto sull'individuazione dell'annualità fiscale del 2022 quale parametro di riferimento, né aveva svolto alcuna obiezione in ordine all'annualità indicata dall'istante. Il provvedimento reiettivo si era basato, piuttosto, sulla circostanza che il LE risultasse percettore di pensione e, al contempo, di reddito di cittadinanza, sommando aritmeticamente le due voci — ancorché riferibili a distinte annualità fiscali — per raggiungere l'importo complessivo di euro 14.900,00. In altri termini, aveva assommato redditi non cumulabili, in quanto mai percepiti nel medesimo arco temporale. Sotto il secondo profilo, il ricorrente evidenzia come il Tribunale abbia frainteso le ragioni dell'opposizione. L'opponente censurava il metodo di calcolo adottato dal Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva sommato redditi conseguiti in due differenti periodi fiscali. A riprova di ciò, il LE aveva sottolineato come — pur a voler considerare rilevante l'anno 2022 — il reddito complessivo percepito in quel periodo fosse comunque inferiore alla soglia ex art. 76 del d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente, sulla base di tali premesse argomentative, lamenta che la motivazione dell'ordinanza impugnata — in quanto aspecifica rispetto al contenuto del provvedimento opposto e delle doglianze svolte dall'opponente — sia da considerarsi meramente apparente e, in quanto tale, integrante un vizio riconducibile alla violazione di legge. 2.2. Con la seconda censura, il ricorrente deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 541 cod. proc. pen., in relazione alla condanna alla rifusione delle spese di giudizio disposta dal Tribunale in favore della parte resistente. 4 Il ricorrente argomenta che l'intero procedimento predisposto per la concessione del beneficio — in quanto strettamente connesso con il canone dell'effettività della difesa e, dunque, con il principio del giusto processo — non ha l'obiettivo di risolvere una controversia tra parti contrapposte, ma si limita a verificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza. Pertanto, ritenere che il procedimento de quo sia governato dal principio di soccombenza tra i soggetti necessari contraddittori significherebbe compromettere l'effettività del diritto di difesa, la cui intangibilità è stata ribadita anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 10 del 2022). Ne discende che la condanna alla rifusione delle spese disposta dall'ordinanza impugnata sarebbe illegittima e, per l'effetto, meritevole di annullamento. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 76 e 92 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., assumendo che l'ordinanza impugnata sia frutto di un duplice travisamento: da un lato, delle ragioni poste a fondamento del decreto di rigetto emesso dal Giudice per le indagini preliminari;
dall'altro, del contenuto delle doglianze articolate in sede di opposizione. Si lamenta, inoltre, che la motivazione del provvedimento impugnato risulti aspecifica rispetto al tema devoluto. 2.1. Il motivo è fondato. A fronte di specifica censura, l'ordinanza impugnata non si è confrontata con il nucleo effettivo dell'opposizione. Il Tribunale di Napoli, nel confermare il rigetto, ha infatti incentrato la motivazione sulla (diversa) questione dell'individuazione dell'annualità di riferimento, affermando che l'anno rilevante fosse il 2022 e non il 2021, e richiamando il criterio della “maturazione” dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239). Così operando, tuttavia, il giudice dell'opposizione ha finito per eludere la doglianza principale — l'erroneo cumulo di annualità — risolvendo la controversia mediante argomentazioni non pertinenti rispetto al thema decidendum devoluto. 2.2. Ciò chiarito, va precisato che, anche sul distinto profilo dell'individuazione dell'annualità rilevante, l'ordinanza impugnata si colloca entro un indirizzo 5 interpretativo che non riflette l'approdo più recente della giurisprudenza di questa Sezione. Invero, il significato da attribuire all'espressione “ultima dichiarazione”, impiegata dall'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha dato luogo a due opzioni ermeneutiche: secondo un primo orientamento, l'annualità di riferimento è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia già maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ancorché il termine non sia spirato e la dichiarazione non sia stata materialmente presentata, facendo leva sul criterio della “prossimità cronologica” (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239; Sez. 4, n. 4358 del 09/01/2024, Bursomanno, Rv. 285707). Un diverso e più recente orientamento, invece, individua l'annualità rilevante in quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, risulti già scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, salvo che il richiedente abbia nel frattempo presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato ma non ancora spirato: in tal caso, occorre fare riferimento a quest'ultima (Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177-01; Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, Rv. 287208; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953; Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varone, Rv. 246698). 2.3. Il Collegio ritiene di dare continuità a tale secondo e più recente indirizzo, che, in chiave di certezza applicativa, ancora il requisito reddituale a un dato fiscalmente definito e non meramente “in formazione”, senza peraltro sacrificare l'esigenza di attualità del parametro, ove l'interessato abbia già presentato una dichiarazione più recente. 3. La censura è fondata anche con riferimento alla determinazione della soglia reddituale. In particolare, l'ordinanza impugnata, nel ritenere legittimo il diniego, ha avallato un criterio di calcolo fondato sulla sommatoria di emolumenti riferibili a due diverse annualità fiscali, con la conseguente costruzione di un reddito “complessivo” privo di riferibilità ad alcun singolo periodo d'imposta. 3.1. In via preliminare giova richiamare il quadro normativo. L'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 subordina l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato al possesso di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, “risultante dall'ultima dichiarazione”, non eccedente la soglia fissata dalla legge (soglia da incrementarsi, ai sensi dell'art. 92 del medesimo d.P.R., in ragione della composizione del nucleo familiare). Ne discende che l'accertamento giudiziale deve avere ad oggetto il reddito complessivamente conseguito in una determinata annualità fiscale, da individuarsi secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, restando preclusa 6 qualsivoglia commistione di poste reddituali riferibili a periodi d'imposta differenti, ove non sorretta da puntuale e congrua giustificazione. 3.2.Ciò posto, deve rilevarsi che il decreto del Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza sul rilievo che “l'istante percepisce un reddito annuale superiore al limite previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quanto risulta percettore di pensione pari ad euro 500,00 mensili oltre al reddito di cittadinanza per un totale annuo dell'importo di euro 8.900,00 (reddito percepito totale in euro 14.900,00)”. Il dato obiettivo emergente dall'istanza — e, in quanto tale, non controverso — è che le due voci reddituali considerate appartengono, però, a distinte annualità fiscali: il reddito di cittadinanza è stato percepito nel corso dell'anno 2021; la pensione risulta, invece, conseguita a decorrere dall'anno 2022, in concomitanza con la cessazione della prestazione assistenziale. Ne consegue che l'importo di euro 14.900,00, valorizzato quale reddito “complessivo”, non corrisponde al reddito effettivamente riferibile ad alcuna annualità fiscale, ma rappresenta l'esito di una mera addizione contabile di entrate eterogenee sotto il profilo temporale. Un simile modus operandi si pone in contrasto con l'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, che postula la verifica del reddito relativo a uno specifico periodo d'imposta, e non consente di inferire il superamento della soglia mediante la sommatoria indistinta di poste riferite ad anni diversi. In tale prospettiva assume rilievo il principio, di recente ribadito da questa Sezione, secondo cui non è consentito sommare automaticamente, ai redditi dell'annualità rilevante, introiti percepiti in un'annualità diversa, senza che il giudice dia conto — con motivazione puntuale e logicamente coerente — delle ragioni per le quali quelle somme dovrebbero ritenersi ancora disponibili nel periodo d'imposta assunto a parametro. In difetto, la decisione non può risolversi in una mera addizione aritmetica di voci riferibili a periodi fiscali distinti (Sez. 4, n. 472 del 19/11/2025, dep. 2026, pag. 5, par. 5). Il diniego risulta, pertanto, viziato ab origine, avendo preso le mosse da un reddito costruito mediante cumulo di annualità diverse, senza verifica della protrazione della disponibilità, anziché dal reddito effettivamente conseguito in un singolo periodo fiscale. 3. Il secondo motivo resta assorbito. 7
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Napoli. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Luigi Branda SA Dovere