Articolo 169 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 168Articolo 170
Versione
1 luglio 1936
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Versione
20 agosto 1955
Art. 169.

Si provvede con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, per le concessioni aventi per oggetto:

a) l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato;

b)l'utilizzazione di settori o canali di sistemi telegrafici multipli in azione su comunicazioni telegrafiche o telefoniche dello Stato;

c) l'utilizzazione dei sistemi fotetelegrafici su comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche;

d) la cessione della proprieta' o dell'uso di circuiti od impianti Statali telegrafici e telefonici, da utilizzarsi per una concessione gia' accorciata. Il decreto e' emanato di concerto col Ministro per le finanze;

e) l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili e di aeromobili civili. Il decreto e' emanato di concerto col Ministro per l'aeronautica;

f) l'accettazione e il recapito dei telegrammi e marconigrammi e servizi annessi.
((18)) -------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "La facolta' di dare in concessione il recapito dei telegrammi e dei marconigrammi, prevista dall'art. 169, lettera f), del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , e' trasferita ai direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, sentito il parere del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio".
Entrata in vigore il 20 agosto 1955
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