Art. 169.
Si provvede con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, per le concessioni aventi per oggetto:
a) l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato;
b)l'utilizzazione di settori o canali di sistemi telegrafici multipli in azione su comunicazioni telegrafiche o telefoniche dello Stato;
c) l'utilizzazione dei sistemi fotetelegrafici su comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche;
d) la cessione della proprieta' o dell'uso di circuiti od impianti Statali telegrafici e telefonici, da utilizzarsi per una concessione gia' accorciata. Il decreto e' emanato di concerto col Ministro per le finanze;
e) l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili e di aeromobili civili. Il decreto e' emanato di concerto col Ministro per l'aeronautica;
f) l'accettazione e il recapito dei telegrammi e marconigrammi e servizi annessi.
((18)) -------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "La facolta' di dare in concessione il recapito dei telegrammi e dei marconigrammi, prevista dall'art. 169, lettera f), del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , e' trasferita ai direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, sentito il parere del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio".
Si provvede con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, per le concessioni aventi per oggetto:
a) l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato;
b)l'utilizzazione di settori o canali di sistemi telegrafici multipli in azione su comunicazioni telegrafiche o telefoniche dello Stato;
c) l'utilizzazione dei sistemi fotetelegrafici su comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche;
d) la cessione della proprieta' o dell'uso di circuiti od impianti Statali telegrafici e telefonici, da utilizzarsi per una concessione gia' accorciata. Il decreto e' emanato di concerto col Ministro per le finanze;
e) l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili e di aeromobili civili. Il decreto e' emanato di concerto col Ministro per l'aeronautica;
f) l'accettazione e il recapito dei telegrammi e marconigrammi e servizi annessi.
((18)) -------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "La facolta' di dare in concessione il recapito dei telegrammi e dei marconigrammi, prevista dall'art. 169, lettera f), del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , e' trasferita ai direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, sentito il parere del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio".