Articolo 4 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108
Articolo 3Articolo 5
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21 marzo 1968
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10 marzo 1975
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28 aprile 1981
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1 gennaio 2014
Art. 4. Elettorato attivo e passivo

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione.
((COMMA ABROGATO DALLA L.23 APRILE 1981, N. 154)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014
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