Art. 4. Elettorato attivo e passivo
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione.
((COMMA ABROGATO DALLA L.23 APRILE 1981, N. 154)) .
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione.
((COMMA ABROGATO DALLA L.23 APRILE 1981, N. 154)) .