Articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 61Articolo 63
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24 maggio 1974
Art. 62. (Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa Italia e dell'ordine di Malta)

Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle categorie del congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo.
Il cappellano militare collocato in congedo perche' rivestito della dignita' vescovile ha diritto alla pensione prevista per ufficiale che cessa dal servizio permanente per eta'.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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