Articolo 157 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 156Articolo 158
Versione
24 maggio 1974
Art. 157. (Liquidazione di ufficio)

Il trattamento normale diretto e' in ogni caso liquidato di ufficio.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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