Articolo 125 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 124Articolo 126
Versione
24 maggio 1974
Art. 125. (Contributi)

I contributi da versare all'istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta.
Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza interesse, in base allo stipendio, alla paga o alla retribuzione considerati per il riscatto.
In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai precedenti commi si considerano di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente