Articolo 201 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 200Articolo 202
Versione
24 maggio 1974
Art. 201. (Pagamento dei ratei insoluti)

In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.
Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo e' devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione.
La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via amministrativa.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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