Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 marzo 1992 |
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Trento, sentenza 02/01/2025, n. 1148Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Trento Contenzioso Ordinario CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 312/2024 R.G. promossa da: (c.f. ), con il patrocinio degli avv. CANTERI Parte_1 C.F._1 ELISABETTA e , elettivamente domiciliato in VIA BEAUMONT 46 10138 TORINO, presso il difensore avv. CANTERI ELISABETTA APPELLANTE (c.f. ), con il patrocinio degli avv. CANTERI Controparte_1 C.F._2 ELISABETTA e , elettivamente domiciliato in VIA BEAUMONT 46 10138 TORINO, presso il difensore avv. CANTERI ELISABETTA APPELLANTE contro : …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
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- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 16/04/2018, n. 53Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 53/2018 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO Composta dai Sigg. ri Magistrati Guido Carlino Presidente Maurizio Massa Giudice Daniela Alberghini Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29845 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di OG ES, rappresentato e difeso dai prof. e avv. Luigi Garofalo e Silvia Viaro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in VE, piazzale Roma n. 468/b, ADDEO Michele, rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Cortese, elettivamente domiciliato presso il suo studio in …Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/03/2012, n. 2245Provvedimento: N. 06843/2011 REG.RIC. N. 02245/2012 REG.PROV.COLL. N. 06843/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6843 del 2011, proposto dalle: società Coop. Ustica Mare Picc. s.c.a.r.l., Coop. Le Sette Isole Eolie s.r.l., Coop. Eolia Pescatori, Panarea Charter Line, Coop. Alicudi, Coop. Mare Blu s.r.l., Coop. Madonna del Lume, Ditta Treviso Abramo, Coop. Mare Nostrum s.r.l., Fratelli SO di SO EN …Leggi di più...
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- parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura
- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2003, n. 11226Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente - Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere - Dott. ADAMO Mario - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE di BRESCIA, in persona del Direttore Generale Dott. Cornelio Coppini, elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio 34, presso l'avv. Guido Romanelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alberto Luppi del foro di Brescia, giusta delega in atti; - ricorrente - contro OM RA; - intimato - avverso la sentenza del Pretore di Brescia n. 275 del …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Al quarto comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca".
2. All' articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6) del quarto comma, il Ministro della marina mercantile, nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque ma- rine e salmastre".
AVVERTENZA:
Si omette la pubblicazione delle note alla presente legge in quanto in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 27 marzo 1992 si procedera' alla pubblicazione del testo aggiornato della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 . - Art. 2. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"La prima parte riguarda l'attivita' in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed e' intesa a mantenere l'equilibrio piu' conveniente per la collettivita' nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilita', tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 6".
2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' abrogato.
3. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , sono sostituiti dai seguenti:
"La terza parte ripartisce gli stanziamenti tra: i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a) e b), che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto che non devono super- are il 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per le attivita' promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca.
Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati, per almeno il 50 per cento, ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative della pesca e loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, negli anni successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23". - Art. 3. 1. All' articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il Ministro della marina mercantile puo' delegare agli organi periferici compiti tecnico-amministrativi, tra i quali il rinnovo delle licenze.
Le autorizzazioni per pesche speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , e sucessive modificazioni, sono a titolo oneroso. L'ammontare dell'onere e' determinato dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.
Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, puo' suddividere le aree di pesca in distretti".