Articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 agosto 1988
Art. 5. 1. Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono alla assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed all'amministrazione di loro appartenenza.
2. Il dipendente trasferito e' collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianita' di qualifica e conserva, ove piu' favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico pevisto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza sara' disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Concluse le operazioni di cui agli articoli precedenti ed in relazione ai posti vacanti, le amministrazioni attivano, secondo i rispettivi ordinameni, le procedure di reclutamento mediante concorsi pubblici o ricorso alle sezioni circoscrizionali dell'impiego, in applicazione dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 .
Entrata in vigore il 23 agosto 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente