Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
Integra il reato di tentata violenza privata e non già di tentata estorsione la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilità economica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2009, n. 46609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46609 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/11/2009
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 5110
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 25281/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN BL n. 8.3.1980;
avverso la sentenza in data 31.3.2009 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. Martuscello V. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
EN BL impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli confermativa della decisione di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, era stato ritenuto colpevole dei delitti di concorso in rapina pluriaggravata (capo A), porto e detenzione illegale di armi (capo B), estorsione tentata (capo C), rapina (capo D) ed ancora estorsione tentata (capo E). Denuncia con ricorso a firma del difensore:
- violazione di legge ma sostanzialmente vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C (estorsione tentata per aver compiuto con minaccia atti idonei diretti a costringere la persona offesa a ritirare la denuncia da questa presentata nei confronti di un terzo connazionale); deduce che la Corte di appello si sia limitata a ripercorrere le motivazioni del primo giudice senza sottoporre ad un attento controllo di credibilità le dichiarazioni della persona offesa, atteso che egli non avrebbe avuto nessun motivo per non ammettere anche tale reato, dopo aver confessato la rapina sub A;
Le doglianze, nella parte in cui non attengono inammissibilmente alla valutazione del fatto, sono manifestamente infondate. Nessuna censura specifica è stata formulata con l'atto di gravame avverso la statuizione concernente il capo C dell'imputazione, sicché la Corte di appello non avere alcun onere motivazionale sul punto.
- violazione degli artt. 56, 611 e 629 c.p.; rileva il ricorrente che il fatto contestato sub C (minaccia per costringere a ritirare una denuncia) dovesse più correttamente qualificarsi come tentativo di violenza privata, stante l'assenza del profitto patrimoniale perseguito;
La censura è fondata.
Il vantaggio derivante dal "ritiro" di una denuncia - per quanto ciò sia possibile - non ha alcun contenuto patrimoniale o di utilità economica, per cui erroneamente il fatto rubricato al capo C è stato sussunto nell'ipotesi astratta dell'estorsione, più esattamente dovendosi esso inquadrare nella violenza privata di cui all'art. 610 c.p.. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in parte qua;
al giudice di rinvio il compito di determinare la pena per il reato così qualificato.
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo D dell'imputazione; rileva il ricorrente come anche in questo caso la decisione si sia fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o., non sottoposte ad adeguato vaglio di attendibilità. Le doglianze sono manifestamente infondate, atteso che sia il giudice di primo grado sia la Corte di appello, alla quale peraltro erano stati forniti motivi di gravame caratterizzati da radicale genericità, hanno specificamente esaminato il punto controverso e concluso, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, nel senso della credibilità della persona offesa e della limitata rilevanza delle difformità riscontrabili nei suoi successivi narrati.
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
La doglianza, a fronte di motivi di appello assolutamente generici, è manifestamente infondata. Le doglianze concernenti l'omessa pronuncia sulle deduzioni difensive formulate con l'atto di appello ed il trattamento sanzionatorio sono ribadite con ricorso personale dell'imputato, caratterizzato anch'esso da totale aspecificità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C), qualificato il fatto come tentata violenza privata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2009