Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 marzo 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2021 |
Commentari • 37
- 1. In Gazzetta ufficiale il D.M. attuativo della misura “Resto al Sud”https://www.finanzaefisco.com/
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, attuativo della misura “Resto al Sud” di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno» La misura, è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che siano residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al momento della presentazione della domanda (o vi trasferiscano la residenza entro un termine breve (vedi, art. 3, lett. a) comma 1, DM n. …
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Giurisprudenza • 111
- 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 522Provvedimento: Pubblicato il 09/03/2026 N. 00522/2026 REG.PROV.COLL. N. 00207/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 207 del 2024, proposto dalla società Faste S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Tranquilli, Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Selargius, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Giua Marassi, con …Leggi di più...
- piano attuativo·
- art. 23 NTA PAI·
- vincolo idrogeologico Hi4·
- art. 21-octies L. 241/1990·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 42 D.Lgs. 267/2000·
- incompetenza·
- art. 21 L.R. Sardegna 45/1989·
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- compensazione spese legali
Versioni del testo
- Titolo I : Istituzione e funzionamento del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
- Art. 1. 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 , un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.
2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni ed integrazioni;
b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:
1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purche' determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda;
2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.
5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:
a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.
6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge.
NOTE
Nota all' art. 1, primo comma:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 , concernente "Disposizioni per il credito alla cooperazione" prevede l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alla cooperazione.
Nota all'art. 1, secondo comma:
- Testo dell' art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni:
"Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico.
In caso di controversia decide il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quelli delle finanze e del tesoro, sentita la commissione centrale per le cooperative". - Art. 2. 1. Il Foncooper e' alimentato:
a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20
miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 14, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;
b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi
corrisposti dalle cooperative mutuatarie;
c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi
dell' articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;
d) dalle disponibilita' finanziarie di cui al comma successivo.
2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilita' residue, salva restando l'erogazione dei mutui gia' deliberati, affluiranno al Foncooper.
Nota all' art. 2, primo comma :
- L' art. 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ed il decreto ministeriale 19 giugno 1971 concernono l'istituzione di un fondo speciale - costituito dagli utili spettanti alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione - destinato in parte (fondo speciale conto contributi) a ridurre gli interessi pagati dai mutuatari sui finanziamenti effettuati dalla suddetta sezione speciale ed in parte (fondo speciale conto finanziamenti) per la concessione di finanziamenti alle cooperative a tasso ridotto.