Articolo 27 - Accordo della Legge 25 maggio 2016, n. 107
Articolo 26Articolo 28
Versione
21 giugno 2016
ARTICOLO 27
Tutela della proprieta' intellettuale

Le parti ribadiscono di attribuire grande importanza alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e si impegnano ad adottare le misure atte a garantire un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione di tali diritti, in particolare per quanto riguarda le violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale.
Inoltre, le parti convengono di concludere quanto prima un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche.
Le parti si scambiano informazioni ed esperienze su aspetti quali l'applicazione pratica, la promozione, la diffusione, la semplificazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela e l'applicazione efficace dei diritti di proprieta' intellettuale, la prevenzione delle violazioni di tali diritti, la lotta alla pirateria e alla contraffazione, in particolare attraverso la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, e la creazione e il potenziamento delle organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di questi diritti. Le parti si forniscono assistenza reciproca al fine di migliorare la tutela, l'uso e la commercializzazione della proprieta' intellettuale, avvalendosi dell'esperienza europea, e al fine di accrescere la diffusione delle conoscenze in questo campo.
Entrata in vigore il 21 giugno 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente