Art. 34-bis. (( (Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio presso il Consiglio nazionale del notariato). )) 1. ((Al fine di rafforzare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, attraverso un'efficace ed efficiente gestione e analisi dei dati rilevanti, e' istituito presso il Consiglio nazionale del notariato un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, trattati nell'ambito dell'attivita' notarile, che opera anche attraverso una banca dati all'uopo costituita, collegata al Sistema di conservazione del notariato.)) 2. ((I notai, quali soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), del presente decreto, sono tenuti a inserire nella banca dati:)) a) ((le copie autentiche, i dati e le informazioni individuati ai sensi del comma 8, lettera b), a qualunque titolo derivanti o relativi agli atti da essi ricevuti o autenticati, anche avvalendosi del Sistema di conservazione del notariato;)) b) ((i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riferiti agli atti di cui alla lettera a);)) c) ((i dati raccolti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette trasmesse nell'esercizio dell'attivita' professionale da parte di ciascun notaio, ai sensi del capo III del presente titolo.)) 3. ((L'organismo analizza ed elabora i dati ricevuti, provvede a svolgere le analisi di sistema volte a individuare significativita' e rilevanza delle singole fattispecie e restituisce ai notai il flusso di riscontro delle analisi effettuate. Per migliorare l'efficienza dei flussi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, l'organismo assiste i notai nell'assolvimento degli obblighi di valutazione di singole fattispecie, ferma restando la tutela della riservatezza, e indica loro, sulla base dell'analisi compiuta, l'eventuale presenza di evidenze suscettibili di valutazione ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto di cui i notai tengono conto, ai fini del medesimo articolo. L'organismo promuove, altresi', la qualita' delle segnalazioni e la tempestivita' degli scambi informativi con la UIF. Per la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del presente decreto, i notai possono avvalersi dell'intermediazione dell'organismo.)) 4. ((Il Nucleo speciale di polizia valutaria riceve dall'organismo di cui al comma 1, con le modalita' stabilite con apposito protocollo di intesa, le informazioni utili ai fini della valutazione del profilo di rischio dei notai, di cui all'articolo 9, comma 3.)) 5. ((I notai restano in ogni caso pienamente responsabili dell'adempimento diretto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.)) 6. ((Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la Direzione investigativa antimafia hanno accesso ai dati di cui al comma 2, in conformita' a quanto definito con il decreto adottato ai sensi del comma 8.)) 7. ((L'organismo di cui al comma 1 opera con autonomia e indipendenza funzionale rispetto al Consiglio nazionale del notariato. Il direttore dell'organismo e' nominato dal Consiglio nazionale del notariato, su designazione del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato, ed e' scelto tra soggetti dotati di adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali. Il Consiglio nazionale del notariato mette a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento dell'organismo di cui al comma 1 nell'ambito della propria ordinaria dotazione di bilancio, anche mediante avvalimento di proprio personale, garantendo in ogni caso l'autonomia funzionale dell'organismo.)) 8. ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, il Consiglio nazionale del notariato e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono disciplinati:)) a) ((i requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali, la natura e durata dell'incarico e le attribuzioni del direttore dell'organismo di cui al comma 7, i criteri per la determinazione del relativo compenso, nonche' i casi e le modalita' di revoca dell'incarico;)) b) ((il contenuto, i termini e le modalita' degli obblighi di trasmissione documentale a carico dei notai e le relative procedure;)) c) ((le modalita' di accesso ai dati oggetto di analisi da parte delle autorita' di cui al comma 6.)) 9. ((Con regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, definisce:)) a) ((le modalita' tecniche con le quali i notai alimentano la banca dati di cui al comma 1, rettificano e aggiornano i dati e le informazioni in essa contenuti nonche' le modalita' tecniche con cui l'organismo di gestione accentrata, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e alla loro analisi nonche' all'elaborazione e all'invio del flusso di riscontro delle analisi effettuate ai notai;)) b) ((l'organizzazione e il funzionamento della banca dati prevista dal comma 1;)) c) ((le specifiche tecniche e di sicurezza necessarie a garantire la migliore capacita' tecnologica, il piu' elevato livello di salvaguardia, efficienza e interoperabilita' della banca dati e del Sistema di conservazione del notariato di cui al comma 1, l'affidabilita' oggettiva e il costante aggiornamento del flusso di riscontro nonche' i requisiti tecnici e di sicurezza informatica specifici per la gestione dei dati al fine di assicurarne la protezione, l'autenticita', l'integrita' e la riservatezza;)) d) ((le modalita' di analisi di sistema e di restituzione dei flussi di riscontro ai notai.)) 10. ((Al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'operativita' dell'organismo di cui al comma 1, ferme restando le funzioni attribuite alle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), il Consiglio nazionale del notariato promuove e controlla l'osservanza degli obblighi posti in capo ai notai, ai sensi del presente articolo. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato adotta, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, linee guida in materia di:)) a) ((comunicazione di dati e informazioni all'organismo di cui al comma 1;)) b) ((criteri di indirizzo utili per l'adempimento degli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti obbligati in attuazione del presente articolo e, in ogni caso, in linea con le istruzioni, gli indicatori di anomalia e le altre pubblicazioni della UIF;)) c) ((formazione e aggiornamento continui;)) d) ((procedure e metodologie di analisi nonche' di valutazione del rischio, in linea con le regole tecniche adottate dal Consiglio nazionale del notariato ai sensi dell'articolo 11.)) 11. ((Entro il medesimo termine di cui al comma 10, secondo periodo, con provvedimento del Consiglio nazionale del notariato, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia e la UIF, sono stabiliti i termini e le modalita' per:)) a) ((la trasmissione all'organismo di cui al comma 1, da parte dei notai di ogni informazione pertinente per l'esercizio del controllo di cui al comma 10;)) b) ((il controllo, sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalita', dell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo;)) c) ((la trasmissione tempestiva, in caso di mancata osservanza da parte del singolo notaio, di una informativa al competente Consiglio notarile distrettuale al fine della eventuale promozione di un procedimento disciplinare, nonche' alla UIF, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza per le proprie valutazioni.)) 12. ((Fatte salve le violazioni gravi, commesse dolosamente, ovvero ripetute o sistematiche, la verifica della corretta osservanza da parte dei notai degli obblighi di cui al presente articolo e ai relativi atti attuativi, ai fini dell'accertamento della responsabilita' per la violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista dall'articolo 58, comma 1, sempre che le indicazioni fornite con i predetti atti attuativi risultino applicabili alla fattispecie per la quale e' stata contestata la violazione.)) 13. ((Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'organismo di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, trasmette una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia, alla UIF, al Consiglio nazionale del notariato, nonche' alle autorita' di vigilanza che hanno comunque accesso ai dati oggetto di analisi ai sensi del comma 6.))