Articolo 32 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
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Art. 32. (( (Modalita' di conservazione dei dati e delle informazioni). )) (( 1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto.
2. Le modalita' di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operativita' o attivita' del cliente nonche' l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalita' devono, altresi', assicurare:
a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a);
b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. E' considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
c) l'integrita' dei dati e delle informazioni e la non alterabilita' dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonche' il mantenimento della storicita' dei medesimi.
3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilita' del soggetto obbligato e purche' sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione. )) ((23)) -------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Entrata in vigore il 4 luglio 2017
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