Articolo 69 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Articolo 70Articolo 72
Versione
4 luglio 2017
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Versione
10 novembre 2019
Art. 69. (Successione di leggi nel tempo) 1. Nessuno puo' essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce piu' illecito. ((Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa,)) si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se piu' favorevole, ivi compresa l'applicabilita' dell'istituto del pagamento in misura ridotta.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio e' di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine e' prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.
3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.
(23)

------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Entrata in vigore il 10 novembre 2019
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