Articolo 40 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
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Art. 40. (Analisi e sviluppo delle segnalazioni) 1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attivita':
a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonche' delle risultanze della propria attivita' ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonche' delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorita' di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU estere;
b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
c) ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso;
d) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto dall' articolo 331 del codice di procedura penale in ordine all'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni ((di operazioni)) che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati ((nonche' le comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 4, e le relative analisi)) , alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata o al terrorismo;
e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d), nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati e secondo modalita' concordate, informa tempestivamente il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi della presente lettera;
f) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse ai sensi della lettera d), mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 9.
2. Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonche' alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell'analisi delle segnalazioni e dell'approfondimento investigativo della stessa.
(23)

-------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Entrata in vigore il 10 novembre 2019
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