Articolo 8 - Accordo della Legge 14 gennaio 2003, n. 8
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30 gennaio 2003
ARTICOLO 8

PIANIFICAZIONE DELLA COOPERAZIONE

In base ai provvedimenti del presente Accordo, le Parti appronteranno Programmi annuali di cooperazione.
La preparazione dei suddetti programmi dovra' essere completata entro il 15 novembre dell'anno che precede l'inizio dello svolgimento dei Programmi stessi, previe consultazioni tra i componenti la Commissione e, rispettivamente, il Comitato tecnico misto.
I suddetti Programmi di cooperazione saranno firmati dai co-presidenti della Commissione militare mista e del Comitato tecnico misto o da altre persone autorizzate dalle due Parti, non oltre il 1° dicembre dell'anno precedente lo svolgimento del programma.
I Programmi di cooperazione comprenderanno:

a. la denominazione delle attivita' ed il Paese di svolgimento;
b. la durata ed il periodo delle attivita';
c. il numero dei partecipanti e gli organi responsabili del loro svolgimento, nonche' altri dati necessari.

Ciascuna delle Parti informera' gli enti e le ditte interessate del proprio Paese sul contenuto del presente Accordo nelle parti a loro attinenti, e di concerto stabiliranno le regole interne per un'agevole attuazione.
Nell'osservanza delle leggi e degli atti normativi nazionali, ciascuna delle Parti assistera' l'altra in ogni attivita' relativa all'applicazione del presente Accordo.
Entrata in vigore il 30 gennaio 2003
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