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Articolo 39 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
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Legge 14 agosto 1862, n. 800
Articolo 39 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
Versione
3 settembre 1862
Art. 39.
I giudizi sui conti sono pubblici. Sara' sempre sentito il pubblico ministero.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862
Vedi fonte istituzionale
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