Art. 4. Abrogazioni 1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi:
a) la legge 13 luglio 1965, n. 825 ;
b) la legge 10 dicembre 1975, n. 724 ;
c) la legge 7 marzo 1985, n. 76 .
2. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 28 , 30 , 31 , 34 e la tabella A sono abrogati. Al medesimo decreto sono altresi' apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'articolo 12 i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) nell'articolo 20 i commi 1 e 2 sono abrogati;
3) nell'articolo 27 i commi 1, 2, 3 e 7 sono abrogati;
4) nell'articolo 29 i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
5) nell'articolo 32 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono abrogati;
6) nell'articolo 33 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 7-bis sono abrogati;
7) nell'articolo 35 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
3. Nella legge 25 maggio 1989, n. 190, l'articolo 11 e' abrogato.
4. Nel decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, l'articolo 4 e' abrogato.
5. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'articolo 1 , i commi 486 e 487 sono abrogati.
Note all' art. 4:
- La legge 13 luglio 1965, n. 825 e' pubblicata nella G.U. 22 luglio 1965, n. 182.
- La legge 10 dicembre 1975, n. 724 e' pubblicata nella G.U. 7 gennaio 1976, n. 4.
- La legge 7 marzo 1985, n. 76 e' pubblicata nella G.U. 16 marzo 1985, n. 65.
a) la legge 13 luglio 1965, n. 825 ;
b) la legge 10 dicembre 1975, n. 724 ;
c) la legge 7 marzo 1985, n. 76 .
2. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 28 , 30 , 31 , 34 e la tabella A sono abrogati. Al medesimo decreto sono altresi' apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'articolo 12 i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) nell'articolo 20 i commi 1 e 2 sono abrogati;
3) nell'articolo 27 i commi 1, 2, 3 e 7 sono abrogati;
4) nell'articolo 29 i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
5) nell'articolo 32 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono abrogati;
6) nell'articolo 33 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 7-bis sono abrogati;
7) nell'articolo 35 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
3. Nella legge 25 maggio 1989, n. 190, l'articolo 11 e' abrogato.
4. Nel decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, l'articolo 4 e' abrogato.
5. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'articolo 1 , i commi 486 e 487 sono abrogati.
Note all' art. 4:
- La legge 13 luglio 1965, n. 825 e' pubblicata nella G.U. 22 luglio 1965, n. 182.
- La legge 10 dicembre 1975, n. 724 e' pubblicata nella G.U. 7 gennaio 1976, n. 4.
- La legge 7 marzo 1985, n. 76 e' pubblicata nella G.U. 16 marzo 1985, n. 65.