Articolo 16 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
Articolo 15Articolo 17
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11 aprile 2007
Art. 16. Attestazione di soggiorno permanente
per i cittadini dell'Unione europea 1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.
2. L'attestato di cui al comma 1 puo' essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identita' elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.
Nota all' art. 16:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , reca: « Codice dell'amministrazione digitale ».
Entrata in vigore il 11 aprile 2007
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