Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
023 85 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.13725/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. hesh SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 23/11/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Consigliere rel. Dott. Fernando LUPI Consigliere CORTE SUPREMA DI CAMBAZIONE Dott. Luciano VIGOLO UFFICIO COPIE Consigliere Richiesta copla studio Dott. Attilio CELENTANO IL SOLE 24 ORE dal Sig... Dott. Pasquale PICONE Consigliere per diritti L. # 19 FEB. 2001 ha pronunciato la seguente: IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da: VI ER, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso giusta procura in calce dagli avv. Furio Stradella e Fabio Petracci;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA FERROVIE DELLO STATO Società di Trasporti e Servizi per azioni;
4832 C V 1 intimata avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 104 del 16.4.1998 reg. gen.2/97; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16.4.1998 il Tribunale di Gorizia, decidendo, quale giudice di rinvio a seguito di cassazione di sentenza del Tribunale di Udine, sull'appello proposto da AV GI nei confronti della Ferrovie dello Stato s.p.a. ed avverso sentenza del Pretore della medesima città, b rigettava l'appello e con esso la domanda del AV di inquadramento nel sesto livello o in subordine nel quinto in •relazione alle mansioni svolte dal ricorrente nel Mozambico durante un distacco presso le Ferrovie di quel Paese. Premesso in motivazione che in ossequio al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione non doveva -2- escludersi l'applicabilità del contratto anche a prestazioni effettuate all'estero, e accertato in fatto che nel contratto collettivo dei ferrovieri non vi era norma che limitasse al territorio nazionale la sua applicabilità, il Tribunale osservava che occorreva valutare se le mansioni esperite dal AV nel Mozambico fossero riconducibili alle declaratorie della 5-6a categoria, quale capotecnico, o, in subordine, alla 5a, quale tecnico, ovvero ancora rientrassero in quelle della qualifica di 3-4a categoria in cui era inquadrato. Accertato, quindi, che il AV coordinò il lavoro di capigruppo mozambicani relativamente al lavoro di riparazione di carrelli, eseguì i disegni relativi ad un girovagoni,“ istrul gruppi di lavoro locali alla riparazione dei carrelli, alle saldature ì e ai freni e comparate queste attività con le declaratorie contrattuali di capotecnico e tecnico, escludeva che potessero rientrare nella prima, che richiede attività di dirigente di settore nelle officine, essendo del tutto diversa l'attività di istruzione tecnico pratica di carattere elementare svolta dal AV, escludeva anche la categoria inferiore non sussistendo né il requisito delle particolari conoscenze dei rotabili degli impianti e delle -3- apparecchiature, né quello ulteriore della organizzazione del lavoro nel gruppo operativo di settore in quanto il gruppo dei lavoratori da lui diretti, formato da soggetti privi delle elementari nozioni relative alla organizzazione del lavoro, non poteva essere considerato gruppo operativo di settore. Propone ricorso per cassazione il AV, la Ferrovie dello Stato s.p.a. non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo, che precede logicamente il primo, si deduce la violazione dell'art.329 c.p., perché, avendo la società datrice di lavoro prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado che aveva accertato lo svolgimento di mansioni superiori, non avendo impugnato con l'appello tale accertamento, su di esso si è formato il giudicato. La censura è infondata. Avendo il Pretore ha respinto la domanda del AV, le Ferrovie dello Stato non avevano l'onere di proporre appello incidentale avverso accertamenti di fatto, contrari alle proprie tesi, contenuti nella motivazione della sentenza di primo grado, bastando che le difese e le eccezioni fossero riproposte in appello ex art.346 c.p.c., cfr. tra le tante Cass. n.2756 del 1999, come dà atto la sentenza -4- ' non censurata sul punto, le Ferrovie impugnata a pag.5 contestavano anche in appello il AV avesse dimostrato di aver svolto mansioni superiori. Va pertanto escluso che sul punto si sia formato il giudicato e che esso non fosse contestato. Con il primo motivo, denunziando il vizio di motivazione, si deduce l'insufficienza della medesima in ordine all'accertamento del fatto che i gruppi mozambicani fossero privi di elementari nozioni concernenti il lavoro, in quanto tale circostanza non risulta da alcun elemento probatorio e 1' accertamento costituisce un acritico accoglimento delle tesi della difesa. Rilevava, inoltre, che dalla prova era scaturito che il AV lavorava alle dirette dipendenze di un capotecnico sovraintendente e che quindi le mansioni del ricorrente dovevano avere qualifica immediatamente inferiore. La prima censura è priva del carattere della decisività, la seconda è infondata. E' vero che la motivazione della sentenza impugnata non indica le prove dalle quali risulterebbe che i gruppi diretti dal AV fossero privi di elementari nozioni professionali, tuttavia il ricorrente non indica da quali elementi probatori -5- potesse il Tribunale desumere che la professionalità dei predetti lavoratori fosse tale da consentire di ritenere che essi costituissero po operativo di settore, quale richiesto dalla declaratoria contrattuale per l'inquadramento nella categoria superiore, circostanza necessaria per l'accoglimento della domanda. L'affermazione, infine, che dalla qualifica del superiore gerarchico il Tribunale avrebbe potuto desumere quella immediatamente inferiore di chi dipendeva direttamente da lui è palesemente illogica, perché non fondata su regola legale, contrattuale e neppure su dati di esperienza. Seguendo tale regola l'autista o la dattilografa di un dirigente dovrebbero neu ascido ed è dei quadri, il che è sufficiente a dimostrare la infondatezza dell'assunto. Il ricorso va pertanto rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attore soccombente e l'intimata non costituita.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. . 23 Così deciso in Roma il novembre 2000 Il Consigliere, Il Presidente Fema le Корин бе шить -6- % Hell. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 19 FEB. 2001 oggi, IL YOLLABORATORE DI CANCELLERA } I A 0 3 D 1 S 3 , S . 5 O T A L T . R L , A N O A ' B S L 3 E L I P E 7 D - S D I 8 A - I N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I G D I A E G A , E O D O L T R E T I T T A S R I N L I E G L D S E E E R O D