Sentenza 19 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5683 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I ee 1 Z 2 / 5 A 4 / . R 6 T N 2 S - A . I I R . G B R P E . . L R A D L T L A A REPUBBLICA ITALIANA E U . D D B B I I A S E R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T N A T E I 1 N S 3 R E I 1 S E 056 83702 A LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE E . T N A M SEZIONE VIN CIVILE OGGETTO: Rettifica del reddito di impresa minore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA PRESIDENTE R.G.N. 9524/1998 Dott. Eugenio AMARI CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Dott. Vittorio RAGONESI CONSIGLIERE Cron. 16921 Dott. Achille MELONCELLI CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 29.1.2002 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Società di fatto ZI UC & DO DA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Anicio Gallo n.3, presso lo studio dell'Avv. Stefano Latella che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Luigi Isola del foro di Roma, in forza di procura speciale in calce al ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
UFFICIO DISTRETTUALE delle IMPOSTE DIRETTE di SORA
- INTIMATO -
2 6 3 avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Roma n.83/12/97 pubblicata il 10.4.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.1.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Società di fatto FA CI & DO LI ricorreva in data 20.1.1989 alla Commissione Tributaria di primo grado di Cassino avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio Imposte Dirette di Sora, ai fini dell'imposta locale sui redditi, aveva rettificato da lire 24.493.000 a lire 79.626.000 il reddito di impresa minore (derivante dall'attività di macelleria nel Comune di Atina) dichiarato per l'anno di imposta 1984. Deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio, ritenendolo privo di ogni fondamento, sia giuridico sia tecnico. Il giudice adito, con decisione del 4.7.1989, accoglieva il ricorso. Avverso la medesima decisione, proponeva appello l'Ufficio, insistendo sul fatto che tale operato risultasse fondato sopra elementi certi ed incontestabili, laddove la pronuncia impugnata era stata superficiale, frettolosa e generica. Resisteva nel grado l'appellata società, confermando i motivi già dedotti in prima istanza e chiedendo il rigetto del gravame. La Commissione Tributaria Regionale di Roma, con decisione in data 10.4.1997, accoglieva l'appello, assumendo che l'operato dell'Ufficio fosse basato su dati di fatto certi e reali, sui rilievi che il valore dell'azienda era stato 2 De determinato tenuto conto delle caratteristiche di ubicazione, giro di affari e reddito dell'azienda stessa e che i prezzi applicati per la determinazione dei ricavi risultavano corrispondenti alla media di quelli correnti nell'anno in esame. Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione la suindicata società, deducendo cinque motivi di gravame ai quali non resiste l'intimato Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Sora. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Vuoi dal preambolo dello stesso, vuoi dal tenore della relata di notificazione di questo, si evince infatti che tale ricorso è stato espressamente proposto “contro" l'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Sora, senza che, in contrario, possa valere la circostanza che il medesimo ricorso risulti notificato nella sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, atteso che detta notificazione, di per sé rituale, figura quivi eseguita in ragione della legale rappresentanza del suindicato Ufficio da parte di quell'organo (Avvocatura Generale cioè) e della correlativa, legale domiciliazione del primo presso il secondo. Orbene, in tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla commissione tributaria regionale è inammissibile se proposto, come nella specie, nei confronti dell'ufficio finanziario periferico che ha proceduto all'accertamento, in quanto detto ricorso non risulta notificato ad alcun legittimo contraddittore essendo tale ufficio privo di soggettività esterna per quel che attiene al giudizio di legittimità e dovendo invece il ricorso medesimo 3 essere proposto nei riguardi del Ministero delle Finanze dietro notifica a quest'ultimo presso l'Avvocatura Generale dello Stato, senza che possano riconnettersi effetti sananti neppure all'eventuale costituzione in giudizio dello stesso Ministero, giacché, nel caso in esame, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della parte (Ufficio anziché Ministero) e non riguarda la sola notificazione (Cass. 25 marzo 1999, n.2807; Cass. ord. 4 agosto 2000, n.717; Cass. 21 gennaio 2000, n.657; Cass. 26 giugno 2001, n.8714; Cass. 6 novembre 2001, n.13730). Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di E N 6 O 8 I 9 Z cassazione, non avendo l'Ufficio intimato, in questa sede, né resistito, né 5 1 / A . 4 R N / T 6 . S 2 comunque, svolto attività difensiva alcuna. I A B . I G .R . R E L P . L R A D A T .
P. Q. M.
A L U E B D D B A I T I E S La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. A R T 1 I N T 3 N E R 1 S E E S . I E T A N Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002. A M IL PRESIDENTEPRESIDENTE Zuico L'ESTENSORE Cop VivlibardGob ( IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPU RATO IN CANCELLERIA Oggi 1.9 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio