Articolo 6 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
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2 febbraio 2012
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25 novembre 2014
Art. 6. Pesca non professionale 1. La pesca non professionale e' la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.
2. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 .
(( 3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto )) 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalita' per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.
5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e' consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.
Entrata in vigore il 25 novembre 2014
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