Articolo 88 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 118Articolo 89
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Art. 88. Fondo Nuove Competenze 1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo e' incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. (47)
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell' articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonche', per le specifiche finalita', il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalita' di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

((87)) -------------- AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 , convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 , ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che "Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all' articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021". -------------- AGGIORNAMENTO (87)
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 , ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il Fondo nuove competenze, di cui all' articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e' incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione".
Entrata in vigore il 14 luglio 2023
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