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19 maggio 2020
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19 luglio 2020
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Art. 146.
Indennita' requisizione strutture alberghiere
1. All' articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , il terzo periodo e' sostituito ((dai seguenti)) :
"L'indennita' di requisizione e' liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, ((applicando il coefficiente dello)) 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennita' di requisizione e' determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto e' liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennita' di requisizione.".
Indennita' requisizione strutture alberghiere
1. All' articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , il terzo periodo e' sostituito ((dai seguenti)) :
"L'indennita' di requisizione e' liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, ((applicando il coefficiente dello)) 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennita' di requisizione e' determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto e' liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennita' di requisizione.".
Commentario • 1
- 1. Silenzio assenso tra P.A. e autorizzazione paesaggistica. Le prospettive del Consiglio di Stato (nota a Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4098 del 24 maggio…Sveva Speranza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 3 novembre 2022 · 0.96273625
1. Premessa La decisione che si commenta riforma la sentenza del Tar Campania, sez. distaccata di Salerno, che aveva annullato il parere emanato dalla Soprintendenza il 13 ottobre 2020 ritenendo già formatosi per silenzio-assenso in forza del combinato disposto degli artt. 11, commi 7 e 9, del D.P.R. n. 31/2017, e 17-bis della l. n. 241/1990. Nel caso di specie, il ricorrente aveva avanzato un'istanza volta all'ottenimento del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica per un immobile sito nel Comune di Cava dei Tirreni soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 12 giugno 1967 e della L. n. 1497/39. La decisione del Tar Salerno aveva attribuito rilevanza alla …
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