Articolo 6 del Decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509
Articolo 4 bis
Versione
3 dicembre 1995
Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1995
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