Art. 3-bis. (Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza) 1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , possono conferire incarichi, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 . Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. (5) (8) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ha disposto (con l'art. 34, comma 9) che "In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 , si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all' articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 , ha disposto (con l'art. 34, comma 9) che "In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 , si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022, agli incarichi di cui all' articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ". --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , come modificato dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 ha disposto (con l'art. 34, comma 9) che "In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 , si interpretano nel senso che esse non si applicano, per gli anni 2021 e 2022, agli incarichi di cui all' articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ".
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ha disposto (con l'art. 34, comma 9) che "In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 , si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all' articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 , ha disposto (con l'art. 34, comma 9) che "In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 , si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022, agli incarichi di cui all' articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ". --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , come modificato dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 ha disposto (con l'art. 34, comma 9) che "In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 , si interpretano nel senso che esse non si applicano, per gli anni 2021 e 2022, agli incarichi di cui all' articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ".