Articolo 17 - Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria
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Versione
25 ottobre 1960
Art. 17.
GRATIFICA NATALIZIA E 13ª MENSILITA'


Agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo, la liquidazione della gratifica natalizia sara' effettuata, per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio dalle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Per gli impiegati la tredicesima mensilita' a partire dal 1946 sara' corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia o della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Entrata in vigore il 25 ottobre 1960
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